
La revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) entra progressivamente nella fase in cui le nuove categorie di prodotto dovranno essere tradotte in criteri concreti e verificabili.
Un contributo particolarmente interessante è arrivato il 1° ottobre 2026 dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) francese, che ha pubblicato le conclusioni di un gruppo di lavoro dedicato a due aspetti operativi della futura SFDR 2.0:
- la credibilità dei transition plan;
- l’utilizzo dei Principal Adverse Impacts (PAI).
Non si tratta di una nuova norma già approvata, ma di una posizione tecnica che interviene direttamente su alcuni dei punti ancora aperti del negoziato europeo. Amf France
Dall’Articolo 8 e 9 alle nuove categorie
Il punto di partenza è ormai noto.
La revisione della SFDR punta a superare l’attuale utilizzo degli Articoli 8 e 9 come vere e proprie etichette commerciali, nonostante fossero nati principalmente come categorie di disclosure.
Il nuovo impianto dovrebbe invece introdurre tre categorie esplicite:
Sustainable
prodotti che investono in imprese o attività già coerenti con obiettivi di sostenibilità;
Transition
prodotti che finanziano imprese o progetti non ancora sostenibili, ma impegnati in un percorso credibile di trasformazione;
ESG Basics
prodotti che integrano criteri ESG senza soddisfare i requisiti più stringenti delle categorie Sustainable o Transition. Consiglio dell’Unione Europea
Proprio la categoria Transition pone però il problema più delicato: come distinguere una reale strategia di transizione da una semplice dichiarazione di intenti?
Il punto centrale dell’AMF: la transizione deve essere verificabile
Secondo l’AMF, non dovrebbe essere sufficiente che un’impresa dichiari di avere un piano di transizione “credibile”.
Servono invece criteri comuni, verificabili e comparabili.
Il gruppo di lavoro propone che la valutazione tenga conto, tra l’altro, di:
- obiettivi espliciti di decarbonizzazione;
- traiettorie compatibili con gli obiettivi climatici internazionali;
- indicatori relativi alle emissioni, comprese le Scope 3;
- risultati già ottenuti rispetto agli obiettivi dichiarati;
- coerenza tra strategia aziendale, governance e investimenti effettivamente realizzati;
- analisi delle spese in conto capitale, il CapEx, per verificare se l’allocazione delle risorse sia realmente compatibile con la transizione.
È un approccio importante perché sposta il giudizio dalla semplice dichiarazione dell’impresa verso la verifica dei comportamenti effettivi. Amf France
Il caso delle imprese dei combustibili fossili
Il tema è particolarmente rilevante per le imprese attive nei settori ad alta intensità di carbonio.
La posizione negoziale adottata dal Consiglio UE il 24 giugno 2026 prevede, ad esempio, che anche determinate società operanti nei combustibili fossili possano rientrare nella categoria Transition, purché soddisfino condizioni precise.
Tra queste, il Consiglio indica:
- almeno il 20% delle spese in conto capitale destinato ad attività allineate alla Tassonomia UE;
- una strategia chiara e temporalmente definita per la riduzione delle emissioni;
- maggiore trasparenza attraverso specifici indicatori di impatto negativo. Consiglio dell’Unione Europea
È un’impostazione interessante perché riconosce un principio spesso trascurato: la transizione energetica richiede anche il finanziamento di imprese che oggi non sono sostenibili, ma che stanno modificando in maniera concreta il proprio modello produttivo.
Il problema diventa quindi stabilire quali trasformazioni siano sufficientemente credibili da giustificare l’etichetta “Transition”.
Anche i PAI potrebbero cambiare
Il secondo tema affrontato dall’AMF riguarda i Principal Adverse Impacts, gli indicatori utilizzati per rappresentare gli effetti negativi degli investimenti sui fattori ambientali e sociali.
L’AMF condivide l’idea che le future categorie Sustainable e Transition debbano continuare a considerare i PAI, ma propone una revisione più profonda dell’attuale sistema.
L’obiettivo non dovrebbe essere semplicemente scegliere alcuni indicatori dall’elenco attuale, ma costruire una struttura più coerente con le nuove categorie di prodotto.
Per i portafogli particolarmente esposti a settori ad alta intensità di emissioni, l’AMF propone inoltre l’utilizzo di indicatori settoriali obbligatori.
Anche su questo punto il Consiglio ha già indicato una direzione: per Sustainable e Transition dovrebbero essere utilizzati obbligatoriamente almeno tre indicatori PAI, mentre per determinate esposizioni ai combustibili fossili sarebbe richiesto un ulteriore indicatore. Consiglio dell’Unione Europea
Perché è importante per il consulente finanziario
La discussione può apparire molto tecnica, ma le conseguenze sulla consulenza potrebbero essere rilevanti.
Oggi, quando si parla con un cliente di investimenti sostenibili, le classificazioni Articolo 8 e Articolo 9 vengono spesso utilizzate come scorciatoie interpretative.
Il nuovo modello dovrebbe invece mettere a disposizione categorie più direttamente comprensibili.
Il consulente potrebbe quindi trovarsi a distinguere tra:
- prodotti che investono in imprese già sostenibili;
- prodotti che finanziano processi di transizione;
- prodotti che integrano più genericamente criteri ESG.
È una distinzione più intuitiva, ma richiede anche maggiore precisione.
In particolare, la categoria Transition non potrà diventare una formula sufficientemente ampia da includere qualsiasi impresa semplicemente perché dichiara obiettivi ambientali.
Serviranno dati, criteri e verifiche.
Il collegamento con MiFID II
Questo passaggio dovrà poi essere coordinato con un altro tema centrale: le preferenze di sostenibilità previste da MiFID II.
La futura SFDR dovrebbe definire in maniera più chiara le caratteristiche dei prodotti.
MiFID continuerà invece a disciplinare il processo attraverso il quale il consulente verifica se quei prodotti sono coerenti con le preferenze e gli obiettivi del cliente.
In termini molto sintetici:
SFDR → come viene classificato il prodotto
MiFID → come quel prodotto viene inserito nel processo di consulenza
La qualità del raccordo tra questi due livelli sarà fondamentale per evitare di ricreare la complessità che la revisione della SFDR sta cercando di superare.
Da disclosure a vera classificazione dei prodotti
La direzione generale sembra ormai abbastanza chiara.
La SFDR sta progressivamente evolvendo da un regolamento centrato prevalentemente sulla disclosure verso un sistema che contiene elementi sempre più simili a una classificazione europea dei prodotti sostenibili.
Questo può rappresentare un miglioramento significativo per gli investitori retail.
Categorie più semplici e criteri più verificabili possono infatti:
- migliorare la comparabilità tra prodotti;
- ridurre il rischio di greenwashing;
- rendere più comprensibile la comunicazione al cliente;
- facilitare il lavoro del consulente nella selezione e spiegazione delle soluzioni di investimento.
Ma proprio per questo la qualità dei criteri tecnici sarà determinante.
La proposta dell’AMF sui transition plan e sui PAI interviene esattamente su questo punto: una categoria è utile solo se il suo significato è sufficientemente chiaro e verificabile.
Il prossimo passaggio
Il documento dell’AMF non modifica direttamente la normativa europea.
Rappresenta però un contributo tecnico importante mentre prosegue il confronto tra le istituzioni UE sul testo definitivo della SFDR 2.0.
Il Consiglio ha già adottato il proprio mandato negoziale il 24 giugno 2026 e il confronto dovrà ora definire i criteri finali delle nuove categorie, il trattamento dei PAI e il rapporto con gli altri strumenti della finanza sostenibile europea. Consiglio dell’Unione Europea
Per consulenti finanziari e investitori sarà quindi importante seguire non soltanto i nomi delle nuove categorie, ma soprattutto le regole che determineranno cosa potrà realmente essere definito Sustainable o Transition.
È proprio su questi dettagli che si giocherà una parte importante della credibilità della nuova SFDR.
Fonti
AMF – The AMF publishes its conclusions on the revision of the SFDR Regulation, 1 ottobre 2026
Consiglio UE – posizione sulla revisione SFDR, 24 giugno 2026