
Dopo la procedura avviata sui Piani Individuali di Risparmio (PIR), il pacchetto infrazioni del 1° ottobre 2026 contiene un secondo intervento della Commissione europea che riguarda direttamente il mercato finanziario italiano.
Questa volta al centro dell’attenzione c’è il trattamento fiscale degli interessi e degli altri proventi derivanti da obbligazioni italiane detenute da alcuni investitori non residenti.
La Commissione ha infatti aperto nei confronti dell’Italia la procedura INFR(2026)4015, inviando una lettera di costituzione in mora.
Il caso è particolarmente significativo perché Bruxelles collega esplicitamente l’intervento agli obiettivi della Savings and Investments Union (SIU): eliminare gli ostacoli che continuano a frammentare il mercato europeo dei capitali. Representation in Malta
Cosa contesta la Commissione all’Italia
La normativa italiana prevede, in via generale, l’applicazione di una ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da obbligazioni societarie e titoli pubblici italiani.
Per determinate categorie di investitori non residenti è tuttavia prevista un’esenzione.
Ed è proprio sulle condizioni necessarie per ottenere questa esenzione che interviene la Commissione.
Secondo Bruxelles, il beneficio è riconosciuto quando i titoli sono depositati presso:
- un intermediario finanziario residente in Italia;
- la stabile organizzazione italiana di un intermediario non residente;
- oppure, in alcuni casi, un intermediario non residente che abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia.
La Commissione ritiene che queste condizioni possano rendere meno attrattivi i servizi di custodia e amministrazione offerti da intermediari stabiliti in altri Paesi UE o SEE che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Representation in Malta
La contestazione riguarda quindi la libera prestazione dei servizi, tutelata dall’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 36 dell’Accordo SEE. Representation in Malta
Non è una contestazione alla tassazione delle obbligazioni in sé
È importante chiarire questo punto.
La Commissione non sta contestando all’Italia il diritto di stabilire il regime fiscale applicabile agli interessi obbligazionari.
Il problema riguarda invece le condizioni territoriali e operative necessarie per accedere all’esenzione fiscale.
Secondo Bruxelles, tali condizioni possono creare un vantaggio competitivo per gli intermediari stabiliti in Italia rispetto agli operatori finanziari europei che offrono servizi transfrontalieri.
In altre parole, il punto non è tanto quanto viene tassato il rendimento, ma attraverso quale intermediario deve essere detenuto il titolo per poter beneficiare dell’esenzione.
Il collegamento con la Savings and Investments Union
È probabilmente questo l’aspetto più interessante della vicenda.
La Commissione inserisce espressamente la procedura nelle proprie iniziative dirette a eliminare le barriere che ostacolano il funzionamento del mercato unico e richiama la Savings and Investments Union – A Strategy to Foster Citizens’ Wealth and Economic Competitiveness in the EU, presentata nel 2025. Representation in Malta
La SIU, quindi, non si sta sviluppando soltanto attraverso nuovi strumenti come i Savings and Investment Accounts, la Retail Investment Strategy, la revisione del PEPP o la maggiore integrazione della vigilanza finanziaria.
Sta entrando anche in una fase di enforcement delle regole del mercato unico.
L’obiettivo è individuare ed eliminare quelle disposizioni nazionali che, pur appartenendo alla fiscalità dei singoli Stati, possono ostacolare la circolazione transfrontaliera del capitale o dei servizi finanziari.
Un quadro più ampio: non riguarda soltanto l’Italia
Il pacchetto del 1° ottobre mostra che si tratta di una linea d’azione più generale.
Nello stesso giorno la Commissione ha infatti avviato procedure anche nei confronti di altri Stati membri.
All’Ungheria viene contestato un trattamento fiscale più favorevole degli interessi derivanti da titoli di Stato ungheresi rispetto a quelli emessi da altri Paesi UE e SEE.
All’Irlanda viene invece contestata l’esenzione dalle plusvalenze prevista per alcune obbligazioni pubbliche irlandesi, mentre titoli analoghi emessi da altri Stati UE o SEE sono assoggettati alla normale tassazione delle plusvalenze. Representation in Malta
La direzione della Commissione appare quindi piuttosto chiara: la fiscalità nazionale non dovrebbe trasformarsi in uno strumento che indirizza artificialmente il capitale verso il mercato domestico o penalizza l’utilizzo di intermediari di altri Stati membri.
Il parallelismo con il caso PIR
Il collegamento con la recente procedura sui PIR italiani è evidente, anche se le due contestazioni riguardano norme differenti.
Nel caso dei PIR, la Commissione contesta il requisito che, per ottenere il trattamento fiscale agevolato, impone di investire una determinata quota del portafoglio in strumenti emessi da imprese residenti in Italia oppure nello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.
Secondo Bruxelles, questo requisito può limitare la libera circolazione dei capitali.
Nel caso delle obbligazioni, invece, la questione riguarda la libera prestazione dei servizi finanziari e le condizioni richieste all’intermediario che custodisce i titoli.
Due procedimenti distinti, ma con un denominatore comune: ridurre le barriere nazionali che segmentano il mercato europeo degli investimenti. Representation in Malta
Cosa succede adesso
Siamo ancora nella prima fase della procedura di infrazione.
La Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora e il Governo dispone ora di due mesi per rispondere e fornire le proprie osservazioni.
Se la risposta non dovesse essere considerata soddisfacente, la Commissione potrebbe procedere con un parere motivato.
Solo nelle fasi successive, in assenza di una soluzione, il procedimento potrebbe arrivare davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Representation in Malta
Non vi è quindi, al momento, alcuna modifica immediata della normativa fiscale italiana.
Quale impatto per consulenti e investitori?
Nell’immediato, praticamente nessuno.
Le regole attualmente applicabili restano in vigore e la procedura non modifica la tassazione dei portafogli dei clienti.
La rilevanza è soprattutto prospettica.
Se l’Italia dovesse adeguare la propria disciplina, potrebbe diventare più semplice per alcuni investitori non residenti utilizzare intermediari europei per detenere obbligazioni italiane senza perdere i benefici fiscali previsti dalla normativa.
Più in generale, però, il significato della vicenda va oltre il singolo regime fiscale.
La Savings and Investments Union punta a creare un mercato europeo nel quale capitali, prodotti e servizi finanziari possano circolare con minori ostacoli tra gli Stati membri.
Per raggiungere questo obiettivo non basta introdurre nuove norme europee.
Occorre anche intervenire sulle barriere nazionali già esistenti.
Ed è probabilmente questa la novità più interessante del pacchetto di infrazioni del 1° ottobre: la SIU comincia a manifestarsi non soltanto come progetto legislativo, ma anche come azione concreta della Commissione nei confronti delle regole nazionali che frammentano il mercato dei capitali europeo.
Fonti
Commissione europea – October infringements package: key decisions, 1° ottobre 2026
Commissione europea – Procedure di infrazione di ottobre 2026, Rappresentanza in Italia



