SIU, mercati più veloci e sempre più transfrontalieri: ESMA completa il quadro T+1


La costruzione di un mercato europeo dei capitali più integrato non passa soltanto attraverso nuove regole sui prodotti finanziari o sulla distribuzione.

Passa anche dalle infrastrutture che consentono agli investimenti di funzionare concretamente.

Due pubblicazioni recenti di ESMA mostrano bene questa seconda dimensione.

Il 16 ottobre 2026 l’Autorità europea dei mercati ha annunciato il completamento del quadro regolamentare necessario per il passaggio dell’Unione europea al regolamento delle operazioni in titoli in T+1, previsto per l’11 ottobre 2027.

Due giorni prima, ESMA aveva pubblicato i nuovi dati sui servizi di investimento transfrontalieri: nel 2025 circa 15,5 milioni di clienti retail europei hanno utilizzato intermediari stabiliti in un altro Stato membro, con una crescita del 47% rispetto all’anno precedente. esma.europa.eu

Due fenomeni differenti, ma strettamente collegati a un obiettivo centrale della Savings and Investments Union (SIU): costruire un mercato europeo più efficiente, competitivo e realmente transfrontaliero.

Dal T+2 al T+1

Oggi, nella maggior parte dei mercati europei, la conclusione economica di un’operazione e il suo regolamento definitivo non coincidono.

Quando viene acquistato o venduto un titolo, infatti, lo scambio effettivo tra titoli e denaro avviene generalmente due giorni lavorativi dopo la negoziazione.

È il cosiddetto sistema T+2.

Dall’11 ottobre 2027, l’Unione europea passerà invece a T+1.

Il regolamento dovrà quindi avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla negoziazione. esma.europa.eu

Può sembrare una modifica tecnica.

In realtà implica una profonda revisione dei processi operativi di banche, intermediari, depositari, infrastrutture di mercato e investitori istituzionali.

ESMA: il quadro regolamentare è ora completo

Il 16 ottobre ESMA ha pubblicato il Final Report sulle nuove linee guida relative alle procedure standardizzate e ai protocolli di comunicazione utilizzati tra imprese di investimento e clienti professionali.

Con questo intervento, secondo ESMA, l’architettura regolamentare necessaria per il passaggio a T+1 è completata. esma.europa.eu

Da questo momento l’attenzione si sposta quindi dalla normativa all’implementazione.

Gli operatori dovranno adeguare:

sistemi informatici;

procedure di allocazione;

processi di conferma;

riconciliazioni;

flussi informativi;

rapporti con controparti e depositari.

ESMA invita espressamente gli operatori ad avviare quanto prima i test lungo l’intera catena di negoziazione e regolamento. esma.europa.eu

La prima scadenza arriva già il 7 dicembre 2026

L’11 ottobre 2027 non è però l’unica data da ricordare.

Una parte importante dei nuovi requisiti entrerà in applicazione molto prima.

Dal 7 dicembre 2026, imprese di investimento e clienti interessati dovranno infatti rispettare le nuove disposizioni relative ai processi di allocazione e conferma delle operazioni.

ESMA richiede in particolare l’utilizzo obbligatorio di:

canali elettronici standardizzati;

standard internazionali di messaggistica;

comunicazioni in formato machine-readable, salvo temporanee interruzioni tecniche. esma.europa.eu

La logica è evidente.

Per comprimere il ciclo di regolamento da due giorni a uno non basta modificare una scadenza normativa.

Occorre ridurre drasticamente le attività manuali e rendere più rapido e automatizzato l’intero processo post-trading.

Perché T+1 è importante

La riduzione del ciclo di regolamento produce diversi effetti.

Innanzitutto diminuisce il periodo durante il quale compratore e venditore rimangono esposti reciprocamente prima che lo scambio sia completato.

Questo può ridurre il rischio di controparte.

Un ciclo più breve può inoltre diminuire il capitale e le garanzie necessarie per sostenere le operazioni in attesa di regolamento.

Il sistema diventa quindi potenzialmente:

più efficiente;

meno rischioso;

meno costoso;

più competitivo a livello internazionale.

Non è casuale che ESMA definisca il passaggio a T+1 una delle iniziative più rilevanti degli ultimi anni per la struttura dei mercati europei. esma.europa.eu

Il confronto internazionale

L’Europa non è la prima grande area finanziaria a intraprendere questa strada.

Gli Stati Uniti, insieme a Canada e Messico, sono già passati a T+1 nel 2024.

Anche Regno Unito e Svizzera stanno lavorando verso un calendario coerente con quello europeo.

Per l’Unione europea, quindi, il passaggio ha anche una dimensione competitiva: mantenere infrastrutture di mercato coerenti con gli standard adottati dalle principali piazze finanziarie internazionali.

Nessun nuovo obbligo diretto per il consulente finanziario

Per il consulente finanziario, T+1 non comporta nuovi obblighi di profilazione, adeguatezza o informativa precontrattuale.

L’impatto sarà prevalentemente indiretto.

Cambieranno infatti i tempi con i quali le operazioni vengono regolate e, conseguentemente, i processi utilizzati dagli intermediari.

Per il cliente ciò potrebbe tradursi in una più rapida disponibilità dei titoli acquistati o del controvalore derivante dalle vendite.

In alcune situazioni diventerà inoltre ancora più importante coordinare correttamente liquidità, disinvestimenti e successivi reinvestimenti.

Intanto crescono rapidamente gli investimenti transfrontalieri

Il passaggio a T+1 arriva mentre un altro fenomeno sta accelerando: sempre più investitori europei utilizzano intermediari stabiliti fuori dal proprio Paese.

Il 14 ottobre 2026 ESMA ha pubblicato la propria analisi annuale sulla prestazione transfrontaliera dei servizi di investimento ai clienti retail nell’UE e nello SEE.

I dati relativi al 2025 sono significativi.

379 imprese di investimento hanno prestato servizi transfrontalieri a clienti retail.

Circa 15,5 milioni di investitori hanno utilizzato intermediari situati in un altro Stato membro.

Rispetto al 2024:

  • il numero delle imprese è cresciuto del 2%;
  • il numero dei clienti è aumentato del 47%;
  • i reclami sono rimasti sostanzialmente stabili, diminuendo dello 0,2%. esma.europa.eu

Il numero dei clienti transfrontalieri è ormai quasi doppio rispetto al 2023. esma.europa.eu

Anche l’Italia è tra i principali mercati di destinazione

ESMA evidenzia inoltre una forte concentrazione geografica degli operatori.

Il 20% delle imprese che prestano servizi transfrontalieri è stabilito a Cipro, seguito dal Lussemburgo con il 14% e dalla Germania con il 12%.

Sul lato dei clienti, invece, Francia, Spagna, Germania e Italia rappresentano i principali mercati di destinazione dei servizi prestati da intermediari situati in altri Paesi europei. esma.europa.eu

Anche questo dato merita attenzione.

Per molti investitori il mercato europeo dei servizi finanziari è già, nei fatti, molto più transfrontaliero di quanto la frammentazione normativa e infrastrutturale possa far pensare.

Una sfida anche per la vigilanza

La crescita del 47% dei clienti transfrontalieri in un solo anno pone inevitabilmente anche una questione di tutela.

Un investitore italiano può utilizzare un intermediario autorizzato in un altro Stato membro attraverso il passaporto europeo.

La vigilanza deve quindi essere in grado di funzionare efficacemente anche quando:

l’intermediario è stabilito in un Paese;

il cliente vive in un altro;

l’infrastruttura di mercato può trovarsi in un terzo Stato.

È proprio in questo contesto che acquistano ulteriore significato le iniziative europee per una maggiore convergenza della vigilanza e il recente Market Integration and Supervision Package (MISP).

Più il mercato diventa transfrontaliero, più la tutela dell’investitore deve essere coerente tra i diversi Stati membri.

Il collegamento con la Savings and Investments Union

T+1 e crescita dei servizi transfrontalieri non sono la stessa cosa.

Ma mostrano due facce dello stesso processo.

La Savings and Investments Union punta a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini ai mercati finanziari e, contemporaneamente, a costruire un mercato europeo nel quale capitali e servizi possano circolare con meno ostacoli.

Per raggiungere questo risultato servono almeno tre livelli.

Il primo riguarda gli investitori, con strumenti come i Savings and Investment Accounts e la Retail Investment Strategy.

Il secondo riguarda gli intermediari e la vigilanza, attraverso maggiore integrazione e regole più uniformi.

Il terzo riguarda le infrastrutture dei mercati, che devono essere efficienti, interoperabili e competitive.

Il passaggio a T+1 appartiene soprattutto a quest’ultimo livello.

Dalla regolamentazione all’infrastruttura

Negli ultimi mesi abbiamo seguito soprattutto i grandi dossier legislativi della SIU:

RIS;

SIA;

PEPP;

SFDR 2.0;

MISP;

iniziative sulla fiscalità degli investimenti.

Il passaggio a T+1 ricorda però che un vero mercato europeo dei capitali non si costruisce soltanto attraverso direttive e regolamenti.

Servono anche processi operativi comuni, standard tecnologici e infrastrutture capaci di funzionare alla stessa velocità.

Il fatto che, contemporaneamente, oltre 15 milioni di cittadini utilizzino già servizi di investimento transfrontalieri rende questa esigenza ancora più concreta.

La SIU non riguarda quindi soltanto il modo in cui gli europei investono.

Riguarda anche la struttura attraverso la quale quegli investimenti vengono negoziati, regolati e vigilati.

Ed è proprio su questo terreno che il passaggio a T+1 rappresenta uno dei cambiamenti operativi più importanti dei prossimi dodici mesi.

Fonti ufficiali

ESMA – One year to go for T+1 settlement: the regulatory framework is complete, now let’s make it happen, 16 ottobre 2026

ESMA – Final Report sulle CSDR Guidelines per procedure standardizzate e messaging protocols

ESMA – Analysis shows continued growth in cross-border investment services, 14 ottobre 2026

SFDR 2.0 verso i triloghi: Parlamento, Consiglio e Commissione mettono a confronto le rispettive posizioni


Il Parlamento conferma il mandato negoziale e il Consiglio pubblica il confronto ufficiale tra le tre istituzioni. Ora entra nel vivo il negoziato sulle nuove categorie Sustainable, Transition ed ESG Basics.

La revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) entra in una fase decisiva.

Dopo il voto della Commissione ECON del Parlamento europeo del 10 settembre, il percorso legislativo ha compiuto due ulteriori passi importanti: il 7 ottobre 2026 il Parlamento europeo ha confermato il mandato per avviare i negoziati interistituzionali e il 12 ottobre il Consiglio UE ha pubblicato il documento che mette a confronto le posizioni iniziali di Parlamento, Consiglio e Commissione prima dell’avvio dei triloghi. Osservatorio Legislativo UE

Il dossier è la procedura 2025/0361(COD) e riguarda non soltanto la revisione di SFDR, ma anche alcune modifiche al regolamento PRIIPs. Osservatorio Legislativo UE

È quindi il momento in cui dalle singole posizioni delle istituzioni europee si passa alla ricerca del compromesso finale.

Il Parlamento ha formalmente aperto la strada ai triloghi

La Commissione ECON aveva approvato il proprio rapporto il 10 settembre 2026.

Il documento è stato successivamente depositato per la prima lettura il 15 settembre.

Il passaggio politico decisivo è però arrivato a ottobre: il 5 ottobre la decisione di aprire i negoziati interistituzionali è stata annunciata in plenaria e il 7 ottobre è stata formalmente confermata dal Parlamento europeo. Osservatorio Legislativo UE

Da quel momento il Parlamento dispone quindi del mandato necessario per negoziare con Consiglio e Commissione.

La revisione SFDR passa così dalla fase di definizione delle posizioni istituzionali alla fase del trilogo, il negoziato informale attraverso il quale Parlamento, Consiglio e Commissione cercano di arrivare a un testo condiviso.

Il documento del Consiglio del 12 ottobre

Il secondo sviluppo è particolarmente interessante perché consente di vedere con maggiore chiarezza da quali posizioni partono le tre istituzioni.

Il 12 ottobre il Consiglio ha pubblicato il documento ST 14335/26, intitolato:

Initial positions of the three institutions prior to commencement of trilogues.

Il documento riguarda la proposta di modifica del regolamento SFDR, del regolamento PRIIPs e l’abrogazione dell’attuale Regolamento delegato 2022/1288. Consiglio Europeo

La sua funzione è essenzialmente quella di costruire una tabella comparativa delle tre posizioni, evidenziando gli elementi sui quali esiste già una certa convergenza e quelli che dovranno invece essere negoziati durante il trilogo.

È un passaggio tecnico, ma molto importante: da qui in avanti sarà possibile verificare con maggiore precisione quali parti della riforma sopravvivono al confronto tra Parlamento e Consiglio.

Il superamento dell’attuale logica Articolo 8 e Articolo 9

Uno degli obiettivi centrali della revisione è superare una delle principali criticità emerse nell’applicazione dell’attuale SFDR.

Gli Articoli 8 e 9, nati come categorie di disclosure, sono progressivamente diventati nella pratica commerciale delle vere e proprie etichette ESG.

Il risultato è stato un sistema difficile da interpretare per molti investitori e non sempre comparabile tra gestori diversi.

La nuova architettura punta invece verso categorie di prodotto esplicitamente definite, costruite per rendere più immediatamente comprensibile la strategia di sostenibilità adottata.

Tra le categorie che hanno caratterizzato il confronto legislativo troviamo:

Sustainable

Transition

ESG Basics

L’obiettivo è passare da una classificazione indiretta, ricavata dagli obblighi informativi, a un sistema nel quale il significato della categoria sia più chiaro sia per il produttore sia per il distributore e, soprattutto, per l’investitore.

La categoria Transition sarà uno dei punti più delicati

La categoria Transition è probabilmente quella che richiederà il confronto più complesso.

La questione di fondo è semplice solo in apparenza: come distinguere un’impresa realmente impegnata in un processo di transizione da una società che si limita a dichiarare obiettivi futuri?

Il tema è particolarmente importante per i settori ad alta intensità di carbonio.

Escludere completamente queste imprese dai prodotti Transition potrebbe rendere difficile finanziare proprio gli investimenti necessari alla loro trasformazione.

Ma includerle senza criteri rigorosi potrebbe invece aumentare il rischio di greenwashing.

Il trilogo dovrà quindi trovare un equilibrio tra finanziamento della transizione e credibilità delle caratteristiche ESG dichiarate dal prodotto.

È un tema che si collega direttamente anche alle recenti indicazioni di ESMA sulle transition claims: non basta dichiarare un obiettivo di decarbonizzazione, occorre poter spiegare con quali strumenti dovrebbe essere raggiunto e come saranno misurati i progressi.

Principal Adverse Impacts: resta aperto il confronto

Un altro elemento destinato a essere discusso riguarda i Principal Adverse Impacts (PAI).

Gli indicatori PAI servono a misurare i principali effetti negativi degli investimenti su ambiente e società.

Uno degli obiettivi della riforma è ridurre la complessità dell’attuale sistema.

Il problema sarà stabilire:

quali indicatori debbano rimanere obbligatori;

quali debbano essere specifici per determinate categorie;

quanto debba essere dettagliata l’informazione richiesta ai gestori.

Anche su questo punto il confronto riguarda due esigenze opposte.

Da una parte, la semplificazione.

Dall’altra, la necessità di mantenere informazioni sufficientemente robuste per evitare che le nuove categorie diventino semplici etichette commerciali.

Il collegamento con PRIIPs

La revisione SFDR non riguarda soltanto la documentazione dei gestori.

La proposta modifica infatti anche il regolamento PRIIPs, che disciplina il KID destinato agli investitori retail.

L’obiettivo è far sì che le nuove categorie di sostenibilità siano integrate anche nella documentazione informativa che il cliente riceve prima dell’investimento.

In prospettiva, quindi, il KID potrebbe contenere indicazioni più chiare sulla categoria ESG del prodotto e sulle caratteristiche che ne giustificano l’appartenenza.

Questo collegamento è particolarmente importante perché la sostenibilità dovrebbe diventare progressivamente più comprensibile anche nella documentazione destinata all’investitore retail.

Cosa significa per la consulenza finanziaria

Nell’immediato non cambia nulla.

Le nuove categorie non sono ancora applicabili e continueranno a valere le regole SFDR attuali fino all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Ma per la consulenza finanziaria la riforma sarà molto rilevante.

La futura classificazione dovrà infatti essere coordinata con la disciplina MiFID II sulle preferenze di sostenibilità del cliente.

Il consulente dovrà poter comprendere con maggiore precisione:

cosa significa appartenere alla categoria Sustainable;

quando un prodotto può essere definito Transition;

quali indicatori ESG sono realmente utilizzati;

quali caratteristiche possono essere confrontate tra prodotti diversi.

Se il nuovo sistema funzionerà correttamente, dovrebbe essere più facile spiegare al cliente cosa rappresenta realmente la componente ESG di un investimento.

Un possibile miglioramento rispetto all’attuale sistema

L’attuale SFDR ha certamente aumentato la quantità di informazioni disponibili.

Ma più informazione non significa necessariamente maggiore comprensione.

L’evoluzione verso categorie definite ex ante cerca di risolvere proprio questo problema.

Il modello dovrebbe consentire al cliente di passare da una domanda come:

“Questo fondo è Articolo 8 o Articolo 9?”

a domande più sostanziali:

“Questo fondo investe in attività già sostenibili?”

“Finanzia invece imprese in transizione?”

“Quanto del portafoglio è realmente coerente con quella strategia?”

Il cambiamento può sembrare terminologico, ma potrebbe modificare profondamente il modo in cui i prodotti ESG vengono presentati e confrontati.

Non siamo ancora al testo definitivo

È importante mantenere chiaro lo stato dell’iter.

Il Parlamento ha confermato il mandato negoziale, ma la procedura risulta ancora formalmente in prima lettura. Osservatorio Legislativo UE

Il documento pubblicato dal Consiglio il 12 ottobre rappresenta inoltre le posizioni iniziali delle tre istituzioni, non l’accordo finale. Consiglio Europeo

Diversi punti possono quindi ancora cambiare durante il trilogo.

Tra quelli da seguire con maggiore attenzione:

  • criteri delle tre categorie;
  • trattamento dei settori ad alte emissioni;
  • requisiti della categoria Transition;
  • utilizzo dei PAI;
  • coordinamento con PRIIPs;
  • tempistica di applicazione;
  • rapporto con MiFID II e preferenze ESG.

SFDR 2.0 entra nella fase decisiva

Negli ultimi mesi il percorso della riforma è diventato progressivamente più concreto.

La Commissione ha presentato la proposta.

Il Consiglio ha definito il proprio mandato.

ECON ha approvato il rapporto parlamentare.

La plenaria ha confermato il mandato negoziale.

Ora le tre istituzioni dispongono delle rispettive posizioni e il confronto può entrare nella fase del trilogo.

Il documento comparativo pubblicato il 12 ottobre rappresenta quindi un vero punto di partenza operativo per il negoziato finale. Consiglio Europeo

Per consulenti, gestori e investitori, il passaggio più importante sarà capire se il compromesso riuscirà a raggiungere l’obiettivo fondamentale della riforma:

rendere la finanza sostenibile più semplice da comprendere senza renderla meno rigorosa.

È probabilmente questa la sfida centrale di SFDR 2.0.

Fonti ufficiali

Parlamento europeo – Procedura legislativa 2025/0361(COD) e cronologia del mandato negoziale

Consiglio UE – Financial Services Attachés, 12 ottobre 2026 e documento sulle posizioni iniziali delle tre istituzioni

Consiglio UE – Registro ufficiale del documento ST 14335/26

ESMA e FECIF: trasparenza ESG e valore della consulenza, due temi centrali della nuova finanza retail europea


La regolamentazione finanziaria europea continua a muoversi lungo due direttrici che, a prima vista, possono sembrare distinte ma che in realtà convergono sullo stesso obiettivo: migliorare la qualità delle informazioni offerte agli investitori e rendere più efficace il rapporto tra prodotto, consulenza e cliente.

Il 12 ottobre 2026 ESMA ha pubblicato due nuove note tematiche dedicate alle dichiarazioni di sostenibilità relative agli investimenti a impatto e alla transizione climatica.

Pochi giorni prima, FECIF aveva invece pubblicato un approfondimento sul valore economico della consulenza finanziaria, mettendo in discussione un approccio al Value for Money concentrato esclusivamente sui costi.

Due interventi di natura molto diversa.

Il primo proviene dall’autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari e riguarda il rischio di greenwashing.

Il secondo rappresenta la posizione di un’associazione europea dei consulenti e intermediari finanziari nel dibattito sulla Retail Investment Strategy.

Ma entrambi pongono una domanda fondamentale:

come valutare correttamente il valore che un prodotto o un servizio finanziario produce per l’investitore?

ESMA interviene sulle dichiarazioni di impatto e transizione

ESMA ha pubblicato due nuove thematic notes dedicate alle comunicazioni relative alla sostenibilità.

L’obiettivo è aiutare gli operatori a rispettare un principio già presente nella normativa europea: le informazioni rivolte agli investitori devono essere chiare, corrette e non fuorvianti.

Le note non introducono nuovi obblighi normativi e, come chiarisce espressamente ESMA, non devono essere interpretate come un’anticipazione delle scelte legislative che saranno compiute nell’ambito della revisione di SFDR. ESMA

Il loro valore è soprattutto operativo.

ESMA presenta esempi di buone e cattive pratiche osservate sul mercato, indicando quali elementi dovrebbero essere spiegati quando un fondo, un’obbligazione o un altro strumento finanziario viene presentato come capace di generare un impatto positivo o contribuire alla transizione climatica.

Investire in un’impresa sostenibile non significa automaticamente “generare impatto”

Uno dei passaggi più interessanti riguarda il concetto di impact investing.

ESMA richiama l’attenzione sulla necessità di distinguere tra l’impatto prodotto dall’impresa nella quale viene effettuato l’investimento e il contributo specificamente riconducibile all’investitore o alla strategia finanziaria.

È una distinzione sostanziale.

Un fondo che investe in società impegnate nella produzione di energie rinnovabili non può automaticamente sostenere che l’acquisto di quelle azioni abbia prodotto direttamente una determinata riduzione delle emissioni.

Quando viene utilizzato il concetto di “impatto”, secondo ESMA dovrebbe essere spiegato con chiarezza:

quale cambiamento si intende produrre;

attraverso quale meccanismo l’investimento dovrebbe contribuire a produrlo;

come verranno misurati i risultati.

Il problema è particolarmente rilevante perché ESMA aveva già individuato nelle dichiarazioni sull’impatto reale una delle aree maggiormente esposte al rischio di greenwashing. ESMA

Portafoglio più “verde” non significa necessariamente economia più verde

La seconda nota riguarda invece le climate transition claims.

Anche in questo caso ESMA invita alla prudenza nell’utilizzo di affermazioni che collegano una strategia finanziaria alla decarbonizzazione dell’economia.

Un fondo può infatti ridurre rapidamente la propria impronta carbonica semplicemente vendendo titoli di imprese ad alte emissioni.

Questo migliora il dato relativo al portafoglio.

Ma non significa necessariamente che siano diminuite le emissioni complessive nell’economia reale.

È quindi fondamentale distinguere tra:

decarbonizzazione del portafoglio

e

decarbonizzazione dell’economia reale.

Le dichiarazioni sulla transizione sono inoltre frequentemente basate su obiettivi futuri e dipendono da ipotesi, dati, politiche aziendali e condizioni esterne.

Per questo ESMA ritiene necessario spiegare con particolare precisione quale sia l’obiettivo di transizione, come dovrebbe essere raggiunto e attraverso quali indicatori verranno verificati i progressi. ESMA

Il collegamento con SFDR 2.0

Questi documenti assumono particolare interesse mentre procede la revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation.

La direzione che sta emergendo nel dibattito europeo è il superamento dell’utilizzo improprio degli attuali Articoli 8 e 9 come se fossero vere e proprie etichette ESG, attraverso l’introduzione di categorie di prodotto più comprensibili.

Tra queste dovrebbe avere un ruolo centrale proprio la categoria Transition.

La questione posta da ESMA diventa quindi essenziale.

Se un prodotto verrà presentato come “Transition”, dovrà essere possibile comprendere che cosa sta realmente finanziando, quali risultati cerca di ottenere e come questi risultati vengono misurati.

La futura architettura SFDR dovrà quindi trovare un equilibrio tra due esigenze:

rendere le categorie semplici da comprendere per gli investitori;

evitare che questa semplicità si traduca in dichiarazioni generiche o difficilmente verificabili.

Le nuove note ESMA sembrano anticipare proprio il tipo di rigore informativo che sarà necessario per rendere credibili le nuove categorie.

Cosa cambia per il consulente finanziario

Nell’immediato non cambia alcun obbligo MiFID.

Le note ESMA non modificano neppure le regole sulle preferenze di sostenibilità del cliente.

Ma possono incidere sulla qualità dell’attività di selezione e presentazione dei prodotti.

Quando un fondo utilizza espressioni come:

impact,

transition,

net zero,

decarbonisation,

diventa sempre più importante verificare cosa queste definizioni significhino concretamente nella strategia di investimento.

Per la consulenza il rischio non è soltanto quello di utilizzare un prodotto non coerente con le preferenze del cliente.

È anche quello di trasferire al cliente una promessa ambientale più forte di quella che il prodotto può effettivamente dimostrare.

FECIF: il Value for Money non può guardare soltanto ai costi

Sul fronte della Retail Investment Strategy, FECIF pone invece una questione differente ma altrettanto importante.

Nell’editoriale pubblicato il 1° ottobre, Martin Klein affronta il tema del valore della consulenza finanziaria, partendo dal dibattito europeo sul Value for Money.

La domanda posta è semplice: verificare che costi e commissioni siano giustificati è certamente necessario, ma come viene misurato ciò che il cliente riceve in cambio di quei costi?

FECIF sostiene che il dibattito regolamentare rischi di concentrarsi eccessivamente sul lato del costo senza attribuire sufficiente attenzione ai benefici economici e comportamentali prodotti dalla consulenza. fecif.eu

L’approfondimento richiama oltre vent’anni di ricerche internazionali e una nuova indagine realizzata in Germania su circa 2.000 cittadini.

Secondo FECIF, le persone che ricevono consulenza mostrerebbero con maggiore frequenza comportamenti come una pianificazione previdenziale più precoce, maggiore regolarità nel risparmio e una migliore comprensione di alcuni rischi finanziari. fecif.eu

È però importante mantenere una distinzione metodologica.

Una correlazione tra consulenza e migliori comportamenti finanziari non dimostra automaticamente che tutti questi risultati siano causati esclusivamente dalla consulenza.

Il documento rappresenta inoltre la posizione di un’organizzazione che rappresenta il settore della consulenza finanziaria, non una valutazione indipendente delle autorità europee.

Ciò non toglie che la questione sollevata sia centrale.

Quanto vale evitare un errore?

Il valore della consulenza non è sempre facilmente misurabile attraverso un rendimento percentuale.

Una parte significativa del beneficio può derivare da elementi difficili da inserire in un semplice confronto tra costi.

Ad esempio:

mantenere un portafoglio coerente con gli obiettivi;

evitare decisioni emotive durante le fasi di volatilità;

correggere un’eccessiva concentrazione del rischio;

pianificare correttamente previdenza e fiscalità;

mantenere nel tempo una disciplina di investimento.

In molti casi il valore può quindi essere rappresentato non soltanto da ciò che viene fatto, ma anche da ciò che viene evitato.

Ed è proprio qui che il concetto di Value for Money diventa più complesso.

Un prodotto finanziario può essere confrontato con altri prodotti sulla base di costi, performance, rischi e caratteristiche.

Un servizio di consulenza comprende invece anche elementi qualitativi e comportamentali.

RIS: il difficile equilibrio tra costi, qualità e accessibilità della consulenza

Questo dibattito si inserisce direttamente nella Retail Investment Strategy.

La RIS punta a migliorare la qualità dei prodotti e della distribuzione, rafforzare la tutela degli investitori e verificare che i costi sostenuti siano giustificati rispetto ai benefici ricevuti.

Ma un sistema di Value for Money eccessivamente concentrato sulla compressione dei costi potrebbe produrre effetti differenti da quelli desiderati se rendesse economicamente più difficile fornire consulenza ai clienti con patrimoni meno elevati.

Dall’altra parte, riconoscere il valore della consulenza non può significare rinunciare alla trasparenza sui costi o alla verifica della qualità del servizio.

Il punto centrale sarà quindi trovare un equilibrio tra:

costo;

qualità;

accessibilità;

risultato per il cliente.

È probabilmente uno dei nodi più delicati della futura attuazione tecnica della RIS.

Due dossier diversi, la stessa domanda: cosa riceve realmente l’investitore?

ESMA e FECIF affrontano temi molto diversi.

ESMA chiede che chi utilizza parole come “impact” o “transition” sia in grado di dimostrare che cosa realmente significhino.

FECIF chiede che, quando si valuta il costo della consulenza, venga considerato anche ciò che il cliente riceve in cambio.

In entrambi i casi, il punto fondamentale è lo stesso:

non basta un’etichetta. Occorre dimostrare il valore sottostante.

Un prodotto sostenibile deve dimostrare in che modo realizza ciò che promette.

Un servizio di consulenza deve essere valutato non soltanto per quanto costa, ma anche per la qualità e i risultati che produce per il cliente.

È un approccio che potrebbe diventare sempre più importante nella nuova architettura europea degli investimenti retail.

Verso una regolamentazione più orientata ai risultati

Negli ultimi anni la regolamentazione europea si è concentrata soprattutto sulla definizione di obblighi, disclosure, classificazioni e processi.

La fase che si sta aprendo sembra invece porre una crescente attenzione ai risultati effettivi.

Nel campo ESG significa chiedersi se le dichiarazioni di sostenibilità rappresentino realmente le caratteristiche degli investimenti.

Nel campo della consulenza significa chiedersi se costi e servizi producano un beneficio effettivo per il cliente.

SFDR 2.0 e Retail Investment Strategy seguono percorsi legislativi distinti, ma sembrano quindi convergere verso una logica comune:

maggiore semplicità nelle informazioni, maggiore verificabilità delle promesse e maggiore attenzione al valore effettivamente prodotto per l’investitore.

Ed è probabilmente proprio questo uno dei passaggi più importanti della nuova regolamentazione finanziaria europea.

Fonti

ESMA – ESMA promotes clarity in claims on impact and transition, 12 ottobre 2026

ESMA – Thematic note on impact claims

ESMA – Thematic note on transition claims

FECIF – The Advice Surplus: What the Numbers Say About the Value of Financial Advice

SIU: dai PIR italiani alla distribuzione degli IBIPs, due nuovi tasselli dell’attuazione europea


Il rapporto europeo apre il tema dell’evoluzione dei PIR verso i Savings and Investment Accounts, mentre EIOPA punta a semplificare la distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento.

La Savings and Investments Union (SIU) continua a prendere forma attraverso interventi che riguardano aspetti molto diversi del mercato finanziario europeo, ma che rispondono a un obiettivo comune: rendere più semplice ed efficace il passaggio dal risparmio all’investimento.

Due sviluppi recenti meritano particolare attenzione.

Il primo riguarda il rapporto tra i PIR italiani e i Savings and Investment Accounts (SIA) promossi dalla Commissione europea.

Il secondo interessa invece direttamente la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPs), con una nuova consultazione EIOPA volta a semplificare processi di vendita e informativa precontrattuale.

Due dossier differenti, ma strettamente collegati alla trasformazione che l’Europa sta cercando di imprimere al mercato retail.

PIR italiani e Savings and Investment Accounts: quale possibile evoluzione?

Un documento del Financial Services Committee, utilizzato nell’ambito del monitoraggio 2026 dei progressi della SIU e della Capital Markets Union, offre un’indicazione interessante sul caso italiano.

Il rapporto analizza lo stato di sviluppo dei Savings and Investment Accounts nei diversi Stati membri e segnala una particolarità per l’Italia.

I PIR non risultano formalmente indicati dall’Italia come un sistema SIA già operativo nella risposta al questionario europeo.

La Commissione europea, tuttavia, aveva considerato i Piani Individuali di Risparmio tra gli strumenti nazionali potenzialmente assimilabili ai Savings and Investment Accounts nella preparazione della propria raccomandazione.

Il documento segnala inoltre che sono in corso interlocuzioni con il settore per valutare possibili miglioramenti degli strumenti di investimento esistenti.

Questo apre una questione interessante: i PIR potrebbero evolvere per avvicinarsi maggiormente al modello europeo dei SIA?

PIR e SIA non sono la stessa cosa

È importante distinguere i due strumenti.

I PIR italiani sono nati con una duplice finalità:

favorire l’investimento di lungo periodo delle famiglie;

e contemporaneamente indirizzare una parte significativa del capitale verso le imprese italiane.

I Savings and Investment Accounts europei hanno invece una logica più ampia: creare contenitori semplici, accessibili e fiscalmente efficienti attraverso i quali i cittadini possano investire nei mercati finanziari.

La differenza non è marginale.

Nel modello SIU, l’obiettivo è aumentare la partecipazione agli investimenti evitando, per quanto possibile, barriere che segmentino il mercato lungo i confini nazionali.

Ed è proprio questo elemento che rende particolarmente interessante il momento attuale.

Il collegamento con la procedura europea sui PIR

La riflessione sul futuro dei PIR arriva infatti mentre la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia proprio su uno degli elementi caratterizzanti della loro disciplina.

Bruxelles contesta il requisito che lega una parte dell’agevolazione fiscale all’investimento in strumenti emessi da imprese residenti in Italia oppure nello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel nostro Paese.

Secondo la Commissione, questo vincolo potrebbe costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Le due questioni sono giuridicamente distinte.

Da una parte c’è la procedura di infrazione.

Dall’altra il dibattito sull’eventuale evoluzione dei PIR nell’architettura dei Savings and Investment Accounts.

Ma il punto di fondo è comune: come conciliare incentivi fiscali nazionali e costruzione di un mercato europeo dei capitali realmente integrato?

I SIA si stanno diffondendo in Europa

Il rapporto del Financial Services Committee mostra inoltre come il processo sia ormai concreto.

Diversi Stati membri dispongono già di sistemi assimilabili ai Savings and Investment Accounts e altri stanno lavorando a nuove soluzioni legislative o fiscali.

Ne abbiamo già visto alcuni esempi.

L’Irlanda sta sviluppando un nuovo Investment Account.

La Romania ha approvato i propri Conturi de Economii și Investiții.

Altri Paesi dispongono da tempo di strumenti che favoriscono fiscalmente l’investimento di lungo periodo.

L’Europa non sembra quindi orientata verso la creazione di un unico conto identico in tutti gli Stati.

La direzione è piuttosto quella di favorire modelli nazionali coerenti con alcuni principi comuni: semplicità, accessibilità, diversificazione e neutralità rispetto agli investimenti europei.

Per l’Italia sarà interessante capire se questo processo porterà a una revisione dei PIR, alla nascita di un nuovo strumento oppure a una convivenza tra soluzioni differenti.

EIOPA interviene invece sulla distribuzione degli IBIPs

Il secondo sviluppo riguarda un altro pilastro della strategia europea: come vengono distribuiti i prodotti finanziari ai risparmiatori.

EIOPA ha aperto una consultazione su un nuovo Supervisory Statement dedicato ai processi di vendita e all’informativa precontrattuale degli Insurance-Based Investment Products (IBIPs).

Si tratta dei prodotti assicurativi con componente di investimento, che rappresentano una parte importante del patrimonio finanziario delle famiglie europee.

L’Autorità parte da un problema ormai noto.

Nel corso degli anni la regolamentazione ha aumentato significativamente la quantità di verifiche, documenti e informazioni richieste durante il processo di vendita.

Questo ha certamente rafforzato la tutela del consumatore, ma può anche determinare una crescente complessità.

Il rischio è che l’accumulo di informazioni e procedure finisca per ridurre, anziché aumentare, la reale comprensione del prodotto da parte del cliente.

Meno formalismi, più attenzione al risultato

L’impostazione proposta da EIOPA cerca quindi di spostare l’attenzione dalla semplice verifica formale degli adempimenti alla loro effettiva utilità.

Tra gli elementi centrali emergono:

  • maggiore proporzionalità nelle verifiche e nella documentazione;
  • riduzione delle duplicazioni informative;
  • maggiore attenzione alla comprensione effettiva del prodotto;
  • valutazione della qualità complessiva del processo di vendita.

Il principio è significativo.

La protezione dell’investitore non dovrebbe essere misurata soltanto attraverso il numero di documenti consegnati o di domande poste al cliente.

Dovrebbe essere valutata soprattutto in base alla capacità del processo di consentire una decisione realmente consapevole.

Il collegamento con la Retail Investment Strategy

L’iniziativa EIOPA non è isolata.

Si inserisce direttamente nel percorso della Retail Investment Strategy (RIS).

La Commissione ha affidato a EIOPA ed ESMA due mandati paralleli per sviluppare gli aspetti tecnici della nuova disciplina.

Tra i temi da approfondire figurano:

Value for Money;

inducements;

suitability e appropriateness;

simple advice;

product governance;

customer journey.

La consultazione sugli IBIPs può quindi diventare un primo laboratorio per quella semplificazione dei processi retail che la RIS dovrebbe poi sviluppare in maniera più ampia.

Un tema molto concreto per la consulenza finanziaria

Per i consulenti questo passaggio è particolarmente rilevante.

Negli ultimi anni una parte crescente dell’attività professionale è stata assorbita dalla gestione di procedure, questionari, documentazione e adempimenti.

Molti di questi strumenti hanno una funzione indispensabile.

Ma il problema emerge quando la quantità di informazioni supera la capacità del cliente di comprenderle realmente.

Una regolamentazione maggiormente orientata al risultato potrebbe consentire di riportare l’attenzione sull’elemento essenziale del rapporto di consulenza: comprendere gli obiettivi del cliente e costruire una soluzione coerente con il suo profilo finanziario.

Semplificare, quindi, non significa ridurre la tutela.

Può significare, al contrario, rendere la tutela più efficace.

Due facce della stessa strategia europea

A prima vista, il futuro dei PIR e la semplificazione della distribuzione assicurativa possono sembrare due temi lontani.

In realtà appartengono alla stessa trasformazione.

Da un lato, l’Europa vuole creare strumenti che rendano più semplice e conveniente investire.

Dall’altro, vuole rendere più semplice anche il processo attraverso il quale quei prodotti vengono scelti e distribuiti.

Il primo problema riguarda quindi l’accesso agli investimenti.

Il secondo riguarda la qualità dell’esperienza dell’investitore.

Ed entrambi sono essenziali se l’obiettivo della Savings and Investments Union è spostare una parte maggiore del risparmio europeo dai depositi verso investimenti produttivi di lungo periodo.

La SIU entra nella fase operativa

Negli ultimi mesi la Savings and Investments Union sta assumendo una forma sempre più concreta.

Abbiamo visto:

i Savings and Investment Accounts;

la Retail Investment Strategy;

la revisione del PEPP;

la riforma di SFDR;

il Market Integration and Supervision Package;

le procedure europee sulle barriere fiscali nazionali;

e ora anche un possibile ripensamento degli strumenti di investimento già esistenti nei singoli Stati.

Il filo conduttore è sempre lo stesso: costruire un mercato europeo nel quale risparmiare e investire sia più semplice, più efficiente e meno condizionato dai confini nazionali.

Per l’Italia, il futuro dei PIR potrebbe diventare uno dei casi più interessanti di questa trasformazione.

Per la consulenza finanziaria, invece, il lavoro di EIOPA sugli IBIPs anticipa un altro tema destinato ad assumere crescente importanza: passare da una compliance prevalentemente formale a una regolamentazione maggiormente orientata alla qualità del risultato per il cliente.

Sono due evoluzioni da seguire con attenzione perché potrebbero incidere direttamente, nei prossimi anni, sia sugli strumenti utilizzati dagli investitori sia sul modo in cui vengono loro consigliati.

Fonti

Consiglio UE / Financial Services Committee – Structured monitoring of progress on SIU/CMU

EIOPA – Consultation on sales processes and pre-contractual information for Insurance-Based Investment Products

Commissione europea – Savings and Investments Union

Commissione europea – Savings and Investment Accounts

30 anni in Azimut: una storia di fiducia, indipendenza e futuro


30 anni in Azimut: una storia di fiducia, indipendenza e futuro

10 ottobre 1996 – 10 ottobre 2026

Trent’anni. Un traguardo importante, che invita a guardare indietro con soddisfazione, ma soprattutto avanti con entusiasmo.

Il 10 ottobre 1996 iniziava ufficialmente il mio percorso professionale in Azimut Consulenza per Investimenti SIM.

Oggi, esattamente trent’anni dopo, sono ancora qui. Nello stesso Gruppo, con la stessa convinzione nella centralità della consulenza finanziaria e con la consapevolezza di aver attraversato un periodo di trasformazioni straordinarie, per i mercati, per la nostra professione e per la stessa Azimut.

Una scelta professionale diventata una storia

La mia attività di consulente finanziario è iniziata nel 1989, in Interbancaria Investimenti, realtà del gruppo BNL.

Quando nel 1996 scelsi Azimut, avevo già maturato un’esperienza significativa nel settore. Cercavo un modello professionale che valorizzasse l’autonomia, la competenza e la possibilità di costruire nel tempo rapporti solidi con i clienti.

Quella scelta si è trasformata in un percorso lungo trent’anni.

Non sono mancati i cambiamenti societari e organizzativi: Azimut Consulenza, Azimut & Partners e, dal 2016, Azimut Capital Management.

Ma, al di là delle denominazioni, è rimasto costante un elemento fondamentale: l’appartenenza a un progetto imprenditoriale nel quale ho creduto e continuo a credere.

Dalla crescita del Gruppo alla quotazione in Borsa

Nel 1996 Azimut era una realtà profondamente diversa da quella di oggi.

In questi trent’anni ho avuto il privilegio di assistere alla sua trasformazione in un gruppo internazionale, capace di ampliare progressivamente il proprio raggio d’azione dal risparmio gestito al wealth management, dagli investimenti nei mercati privati ai servizi di investment banking e alle nuove tecnologie finanziarie.

Un passaggio particolarmente significativo è stato il 2004, anno della quotazione di Azimut Holding alla Borsa di Milano.

Da quel momento sono diventato anche azionista del Gruppo, partecipando al Patto di Sindacato.

Una scelta che, per me, ha rappresentato qualcosa di più di un investimento finanziario: la volontà di condividere, anche come azionista, il destino imprenditoriale della società nella quale svolgo la mia attività professionale.

Ho vissuto le fasi di espansione, le difficoltà dei mercati, le crisi finanziarie e i periodi di profondo cambiamento economico.

Dal crollo dei mercati tecnologici dei primi anni Duemila alla crisi finanziaria globale del 2008, dalla crisi del debito sovrano europeo alla pandemia, fino al ritorno dell’inflazione e alle nuove tensioni geopolitiche.

Ogni fase ha richiesto capacità di adattamento, aggiornamento professionale e, soprattutto, equilibrio nelle scelte di investimento.

Il vero patrimonio costruito in trent’anni

In un’attività come la nostra, i risultati economici sono importanti. Ma non raccontano tutto.

Il patrimonio professionale più prezioso è costituito dalla fiducia delle persone che hanno scelto di affidarmi una parte importante dei propri risparmi, dei propri progetti e delle proprie aspettative.

Alcuni rapporti professionali attraversano ormai diversi decenni. Nel tempo sono cambiate le esigenze, le condizioni familiari, gli obiettivi patrimoniali e previdenziali.

La consulenza finanziaria è cambiata insieme a loro.

Ho sempre cercato di interpretare questo ruolo partendo da una convinzione che continua a rappresentare il principio guida della mia attività:

«Il mio successo professionale coincide con la soddisfazione dei miei clienti».

Non è soltanto una dichiarazione di intenti.

È il criterio con cui considero il valore del mio lavoro.

La soddisfazione di un cliente non si misura esclusivamente attraverso una performance, ma anche nella qualità delle decisioni, nella consapevolezza dei rischi, nella capacità di affrontare momenti difficili e nella costruzione di una pianificazione coerente con i propri obiettivi di vita.

La fiducia richiede tempo per essere conquistata e attenzione costante per essere mantenuta.

Trent’anni mi hanno insegnato soprattutto questo.

L’impegno per la professione

Accanto all’attività con i clienti, ho sempre ritenuto importante contribuire alla crescita e al riconoscimento della nostra professione.

La mia iscrizione ad ANASF risale al 1989.

Nel corso degli anni ho assunto incarichi associativi a livello regionale e, dal novembre 2024, ricopro il ruolo di Consigliere Nazionale.

Ho inoltre avuto l’opportunità di partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF).

Sono esperienze che hanno rafforzato una convinzione: il futuro della consulenza finanziaria dipende non soltanto dalle capacità dei singoli professionisti, ma anche dalla qualità delle regole, dalla formazione continua e dal riconoscimento del valore sociale della nostra attività.

In un Paese nel quale il risparmio rappresenta una risorsa fondamentale per le famiglie e per l’economia, il consulente finanziario può e deve svolgere una funzione sempre più rilevante.

Trent’anni dopo, una nuova sfida: TNB

Il bello di un percorso professionale così lungo è scoprire che esistono ancora progetti capaci di suscitare lo stesso interesse e lo stesso entusiasmo degli inizi.

Oggi questa prospettiva è rappresentata anche dal progetto TNB, The Next Bank, al quale partecipo come Product Specialist.

È una nuova fase di evoluzione del modello di servizio finanziario, che mette al centro l’integrazione delle competenze, l’ampliamento dell’offerta e la capacità di rispondere a esigenze patrimoniali sempre più articolate.

Dopo trent’anni, continuo a considerare il cambiamento non come una minaccia, ma come un’opportunità.

La tecnologia, l’intelligenza artificiale, l’evoluzione della normativa europea, il crescente ruolo dei mercati privati e le nuove esigenze previdenziali stanno ridisegnando il nostro settore.

Ma c’è un elemento che ritengo insostituibile: la relazione umana.

Gli strumenti cambiano, le opportunità di investimento si moltiplicano e i mercati si trasformano. La responsabilità di aiutare le persone a compiere scelte consapevoli rimane.

Un anniversario, soprattutto un ringraziamento

Oggi desidero ringraziare le persone che hanno condiviso con me questo percorso.

I clienti, prima di tutto, per la fiducia che hanno riposto e continuano a riporre nel mio lavoro.

I colleghi, con i quali ho condiviso esperienze professionali, sfide, confronti e importanti momenti di crescita.

Le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a costruire e sviluppare Azimut, trasformandola nella realtà che conosciamo oggi.

E naturalmente la mia famiglia, che mi ha accompagnato lungo un percorso professionale intenso e ricco di impegni.

Trent’anni rappresentano una parte importante della vita di una persona.

Per me rappresentano anche la conferma che una scelta professionale, quando poggia su valori solidi e su una visione di lungo periodo, può trasformarsi in una storia di appartenenza, fiducia e crescita reciproca.

Il 10 ottobre 1996 iniziava un percorso.

Il 10 ottobre 2026 celebro trent’anni di quel percorso.

Con orgoglio per quello che è stato costruito, gratitudine verso chi lo ha reso possibile e curiosità per ciò che ci attende.

Perché trent’anni sono un traguardo importante. Ma non un punto di arrivo.

Mario Martino

10 ottobre 2026