30 anni in Azimut: una storia di fiducia, indipendenza e futuro


30 anni in Azimut: una storia di fiducia, indipendenza e futuro

10 ottobre 1996 – 10 ottobre 2026

Trent’anni. Un traguardo importante, che invita a guardare indietro con soddisfazione, ma soprattutto avanti con entusiasmo.

Il 10 ottobre 1996 iniziava ufficialmente il mio percorso professionale in Azimut Consulenza per Investimenti SIM.

Oggi, esattamente trent’anni dopo, sono ancora qui. Nello stesso Gruppo, con la stessa convinzione nella centralità della consulenza finanziaria e con la consapevolezza di aver attraversato un periodo di trasformazioni straordinarie, per i mercati, per la nostra professione e per la stessa Azimut.

Una scelta professionale diventata una storia

La mia attività di consulente finanziario è iniziata nel 1989, in Interbancaria Investimenti, realtà del gruppo BNL.

Quando nel 1996 scelsi Azimut, avevo già maturato un’esperienza significativa nel settore. Cercavo un modello professionale che valorizzasse l’autonomia, la competenza e la possibilità di costruire nel tempo rapporti solidi con i clienti.

Quella scelta si è trasformata in un percorso lungo trent’anni.

Non sono mancati i cambiamenti societari e organizzativi: Azimut Consulenza, Azimut & Partners e, dal 2016, Azimut Capital Management.

Ma, al di là delle denominazioni, è rimasto costante un elemento fondamentale: l’appartenenza a un progetto imprenditoriale nel quale ho creduto e continuo a credere.

Dalla crescita del Gruppo alla quotazione in Borsa

Nel 1996 Azimut era una realtà profondamente diversa da quella di oggi.

In questi trent’anni ho avuto il privilegio di assistere alla sua trasformazione in un gruppo internazionale, capace di ampliare progressivamente il proprio raggio d’azione dal risparmio gestito al wealth management, dagli investimenti nei mercati privati ai servizi di investment banking e alle nuove tecnologie finanziarie.

Un passaggio particolarmente significativo è stato il 2004, anno della quotazione di Azimut Holding alla Borsa di Milano.

Da quel momento sono diventato anche azionista del Gruppo, partecipando al Patto di Sindacato.

Una scelta che, per me, ha rappresentato qualcosa di più di un investimento finanziario: la volontà di condividere, anche come azionista, il destino imprenditoriale della società nella quale svolgo la mia attività professionale.

Ho vissuto le fasi di espansione, le difficoltà dei mercati, le crisi finanziarie e i periodi di profondo cambiamento economico.

Dal crollo dei mercati tecnologici dei primi anni Duemila alla crisi finanziaria globale del 2008, dalla crisi del debito sovrano europeo alla pandemia, fino al ritorno dell’inflazione e alle nuove tensioni geopolitiche.

Ogni fase ha richiesto capacità di adattamento, aggiornamento professionale e, soprattutto, equilibrio nelle scelte di investimento.

Il vero patrimonio costruito in trent’anni

In un’attività come la nostra, i risultati economici sono importanti. Ma non raccontano tutto.

Il patrimonio professionale più prezioso è costituito dalla fiducia delle persone che hanno scelto di affidarmi una parte importante dei propri risparmi, dei propri progetti e delle proprie aspettative.

Alcuni rapporti professionali attraversano ormai diversi decenni. Nel tempo sono cambiate le esigenze, le condizioni familiari, gli obiettivi patrimoniali e previdenziali.

La consulenza finanziaria è cambiata insieme a loro.

Ho sempre cercato di interpretare questo ruolo partendo da una convinzione che continua a rappresentare il principio guida della mia attività:

«Il mio successo professionale coincide con la soddisfazione dei miei clienti».

Non è soltanto una dichiarazione di intenti.

È il criterio con cui considero il valore del mio lavoro.

La soddisfazione di un cliente non si misura esclusivamente attraverso una performance, ma anche nella qualità delle decisioni, nella consapevolezza dei rischi, nella capacità di affrontare momenti difficili e nella costruzione di una pianificazione coerente con i propri obiettivi di vita.

La fiducia richiede tempo per essere conquistata e attenzione costante per essere mantenuta.

Trent’anni mi hanno insegnato soprattutto questo.

L’impegno per la professione

Accanto all’attività con i clienti, ho sempre ritenuto importante contribuire alla crescita e al riconoscimento della nostra professione.

La mia iscrizione ad ANASF risale al 1989.

Nel corso degli anni ho assunto incarichi associativi a livello regionale e, dal novembre 2024, ricopro il ruolo di Consigliere Nazionale.

Ho inoltre avuto l’opportunità di partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF).

Sono esperienze che hanno rafforzato una convinzione: il futuro della consulenza finanziaria dipende non soltanto dalle capacità dei singoli professionisti, ma anche dalla qualità delle regole, dalla formazione continua e dal riconoscimento del valore sociale della nostra attività.

In un Paese nel quale il risparmio rappresenta una risorsa fondamentale per le famiglie e per l’economia, il consulente finanziario può e deve svolgere una funzione sempre più rilevante.

Trent’anni dopo, una nuova sfida: TNB

Il bello di un percorso professionale così lungo è scoprire che esistono ancora progetti capaci di suscitare lo stesso interesse e lo stesso entusiasmo degli inizi.

Oggi questa prospettiva è rappresentata anche dal progetto TNB, The Next Bank, al quale partecipo come Product Specialist.

È una nuova fase di evoluzione del modello di servizio finanziario, che mette al centro l’integrazione delle competenze, l’ampliamento dell’offerta e la capacità di rispondere a esigenze patrimoniali sempre più articolate.

Dopo trent’anni, continuo a considerare il cambiamento non come una minaccia, ma come un’opportunità.

La tecnologia, l’intelligenza artificiale, l’evoluzione della normativa europea, il crescente ruolo dei mercati privati e le nuove esigenze previdenziali stanno ridisegnando il nostro settore.

Ma c’è un elemento che ritengo insostituibile: la relazione umana.

Gli strumenti cambiano, le opportunità di investimento si moltiplicano e i mercati si trasformano. La responsabilità di aiutare le persone a compiere scelte consapevoli rimane.

Un anniversario, soprattutto un ringraziamento

Oggi desidero ringraziare le persone che hanno condiviso con me questo percorso.

I clienti, prima di tutto, per la fiducia che hanno riposto e continuano a riporre nel mio lavoro.

I colleghi, con i quali ho condiviso esperienze professionali, sfide, confronti e importanti momenti di crescita.

Le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a costruire e sviluppare Azimut, trasformandola nella realtà che conosciamo oggi.

E naturalmente la mia famiglia, che mi ha accompagnato lungo un percorso professionale intenso e ricco di impegni.

Trent’anni rappresentano una parte importante della vita di una persona.

Per me rappresentano anche la conferma che una scelta professionale, quando poggia su valori solidi e su una visione di lungo periodo, può trasformarsi in una storia di appartenenza, fiducia e crescita reciproca.

Il 10 ottobre 1996 iniziava un percorso.

Il 10 ottobre 2026 celebro trent’anni di quel percorso.

Con orgoglio per quello che è stato costruito, gratitudine verso chi lo ha reso possibile e curiosità per ciò che ci attende.

Perché trent’anni sono un traguardo importante. Ma non un punto di arrivo.

Mario Martino

10 ottobre 2026

SIU, il Consiglio UE trova l’accordo sul MISP: più integrazione dei mercati e più poteri a ESMA


La Savings and Investments Union (SIU) compie un nuovo passo concreto.

Il 9 ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo politico sugli elementi principali della propria posizione negoziale sul Market Integration and Supervision Package (MISP), il pacchetto che punta a ridurre la frammentazione dei mercati dei capitali europei e a rafforzare la vigilanza a livello UE. Consiglio dell’Unione Europea

Si tratta di uno dei dossier centrali della SIU.

L’obiettivo di fondo è noto: l’Europa dispone di un’enorme massa di risparmio, ma una quota rilevante resta concentrata in depositi bancari a basso rendimento anziché finanziare direttamente imprese, innovazione e crescita.

Secondo il Consiglio, circa 10.000 miliardi di euro di risparmio delle famiglie europee sono ancora detenuti in depositi bancari. Parallelamente, i mercati dei capitali europei rimangono molto più piccoli e frammentati rispetto a quelli statunitensi. Consiglio dell’Unione Europea

Più vigilanza europea per i principali operatori

Uno degli elementi più importanti dell’accordo riguarda il ruolo di ESMA.

Secondo la posizione concordata dal Consiglio, la vigilanza sui più importanti operatori transfrontalieri verrebbe trasferita dalle autorità nazionali direttamente all’Autorità europea.

Il nuovo perimetro comprenderebbe, in particolare:

  • le sedi di negoziazione transfrontaliere più rilevanti;
  • alcuni depositari centrali di titoli, i CSD;
  • le principali controparti centrali, le CCP;
  • i maggiori crypto-asset service providers con rilevante attività transfrontaliera.

L’obiettivo è ottenere una vigilanza più uniforme sui soggetti la cui attività ha ormai una dimensione effettivamente europea. Consiglio dell’Unione Europea

Il Consiglio ha però adottato un’impostazione più prudente rispetto alla proposta originaria della Commissione.

Non tutti gli operatori transfrontalieri verrebbero infatti automaticamente trasferiti sotto la vigilanza diretta di ESMA: il testo introduce criteri di significatività destinati a circoscrivere il nuovo perimetro.

Anche nel settore crypto, per esempio, la proposta iniziale della Commissione prevedeva un trasferimento più ampio, mentre il Consiglio limita la supervisione immediata di ESMA ai provider transfrontalieri più significativi. Consiglio dell’Unione Europea

Una nuova governance per ESMA

Il rafforzamento dei poteri di vigilanza richiede inevitabilmente anche una diversa organizzazione interna.

La posizione del Consiglio prevede quindi la creazione di un Executive Board permanente di ESMA, formato da un presidente e cinque membri indipendenti a tempo pieno.

Il nuovo organo avrebbe il compito di gestire l’operatività dell’Autorità e assumere le decisioni relative ai soggetti direttamente vigilati.

Rimarrebbe comunque centrale il Board of Supervisors, nel quale sono rappresentate le autorità nazionali e che continuerebbe a occuparsi delle decisioni regolamentari, della strategia, del bilancio e della convergenza della vigilanza. Consiglio dell’Unione Europea

Il modello che emerge non è quindi una sostituzione completa delle autorità nazionali, ma una progressiva costruzione di un sistema di vigilanza europeo più integrato.

Arriva il “passaporto” europeo per i depositari dei fondi

Un altro elemento particolarmente rilevante riguarda il settore del risparmio gestito.

Oggi, in linea generale, un fondo deve utilizzare un depositario stabilito nello stesso Stato membro.

Il MISP introduce invece un depositary passport, che consentirebbe a un fondo di nominare un depositario situato in un altro Paese dell’Unione europea.

La finalità è evidente: aumentare la concorrenza, ampliare la scelta e favorire la nascita di un mercato europeo della gestione patrimoniale realmente integrato. Consiglio dell’Unione Europea

Il compromesso del Consiglio contiene tuttavia una limitazione significativa: l’introduzione del passaporto sarebbe facoltativa per i singoli Stati membri.

È un esempio interessante della tensione che continua a caratterizzare la costruzione della SIU: da una parte l’obiettivo di creare un vero mercato unico, dall’altra la volontà degli Stati di mantenere un certo grado di autonomia sulle proprie infrastrutture finanziarie.

Nasce anche il Pan-European Market Operator

Il Consiglio mantiene inoltre la proposta della Commissione di creare il nuovo regime PEMO – Pan-European Market Operator.

Le infrastrutture che aderiranno volontariamente al regime potranno gestire più sedi operative nell’Unione attraverso un’unica autorizzazione europea e sotto la vigilanza diretta di ESMA.

Il meccanismo mira a ridurre la necessità di operare attraverso autorizzazioni e regimi nazionali differenti e potrebbe quindi contribuire alla creazione di operatori di mercato realmente paneuropei. Consiglio dell’Unione Europea

Più spazio alla tecnologia DLT

Il pacchetto interviene anche sul DLT Pilot Regime, il quadro sperimentale europeo destinato alla negoziazione e al regolamento di strumenti finanziari tramite tecnologie a registro distribuito.

La posizione del Consiglio amplia il volume delle attività che potranno essere svolte all’interno del regime.

L’obiettivo è favorire l’utilizzo della blockchain e delle infrastrutture digitali nella negoziazione e nel regolamento dei titoli, riducendo potenzialmente costi e complessità operative. Consiglio dell’Unione Europea

È un aspetto da non sottovalutare.

L’integrazione dei mercati europei non passa infatti soltanto attraverso l’armonizzazione normativa, ma anche attraverso la costruzione di infrastrutture tecnologiche comuni.

Un accordo importante, ma il percorso legislativo non è concluso

È importante chiarire lo stato dell’iter.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sugli elementi fondamentali della propria posizione negoziale, ma il testo deve ancora essere finalizzato e formalmente adottato.

Il Parlamento europeo, nel frattempo, non ha ancora adottato la propria posizione: il dossier risulta ancora in fase di esame presso la commissione ECON. Osservatorio Legislativo

I negoziati interistituzionali potranno quindi iniziare soltanto quando anche il Parlamento avrà definito il proprio mandato.

Il MISP è composto da tre provvedimenti:

  • una Master Regulation;
  • una Master Directive, che modifica anche MiFID II, UCITS e AIFMD;
  • un nuovo regolamento sulla Settlement Finality.

Non siamo quindi ancora davanti alla normativa definitiva, ma il passaggio del 9 ottobre segna un avanzamento politico significativo. Consiglio dell’Unione Europea

Cosa significa per consulenti e investitori

Nell’immediato, il MISP non modifica gli obblighi del consulente finanziario nella relazione con il cliente.

Non interviene direttamente su suitability, inducements o Value for Money, temi che appartengono soprattutto alla Retail Investment Strategy.

Gli effetti sono più strutturali.

Un mercato europeo più integrato potrebbe favorire:

maggiore concorrenza tra operatori e gestori;

riduzione dei costi legati alla frammentazione nazionale;

più facilità nella distribuzione transfrontaliera dei prodotti;

maggiore efficienza nelle infrastrutture di negoziazione e regolamento;

più capacità dei mercati europei di finanziare imprese e investimenti.

Per l’investitore, quindi, il beneficio potenziale non nasce da un nuovo incentivo fiscale o da una nuova tipologia di prodotto, ma da un mercato più ampio, efficiente e competitivo.

La SIU sta entrando nella fase dell’integrazione concreta

Il significato politico ed economico del MISP va però oltre le singole disposizioni.

Negli ultimi mesi abbiamo visto la SIU svilupparsi su più fronti.

Con i Savings and Investment Accounts, l’Europa cerca di incentivare la partecipazione dei cittadini ai mercati.

Con la Retail Investment Strategy, interviene sulle regole della distribuzione e sulla protezione dell’investitore.

Con la revisione del PEPP, prova a rafforzare il risparmio previdenziale di lungo periodo.

Con le iniziative fiscali e le procedure di infrazione, cerca di eliminare gli ostacoli nazionali alla libera circolazione dei capitali.

Con il MISP, infine, interviene direttamente sull’architettura dei mercati e della vigilanza.

Il quadro che emerge è sempre più coerente: non basta convincere i cittadini europei a investire una parte maggiore del proprio risparmio; occorre contemporaneamente costruire un mercato dei capitali capace di assorbire quel risparmio in maniera efficiente e realmente transfrontaliera.

Una coincidenza significativa: Carlo Comporti alla guida di ESMA

La giornata del 9 ottobre è stata importante anche sotto il profilo istituzionale.

Il Consiglio ha formalmente nominato Carlo Comporti nuovo presidente di ESMA.

Comporti, attualmente commissario CONSOB e già membro degli organi di governo di ESMA, entrerà in carica il 1° novembre 2026 per un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta. Il Parlamento europeo aveva approvato la sua nomina il 15 settembre. Consiglio dell’Unione Europea

La coincidenza temporale è significativa.

Comporti guiderà ESMA proprio mentre l’Autorità potrebbe ricevere nuovi poteri di vigilanza diretta e mentre entreranno nella fase applicativa altri dossier centrali come RIS, SFDR 2.0 e le ulteriori iniziative della Savings and Investments Union.

Conclusioni

L’accordo raggiunto dal Consiglio sul MISP rappresenta quindi un passaggio importante nella costruzione della Savings and Investments Union.

Non siamo ancora alla conclusione dell’iter e il Parlamento potrebbe modificare diversi elementi del compromesso raggiunto dagli Stati membri.

Ma la direzione è ormai evidente.

La SIU sta progressivamente passando dalla definizione degli obiettivi alla costruzione concreta di un mercato europeo dei capitali più integrato, con meno barriere nazionali e una vigilanza sempre più europea.

Il prossimo passaggio da seguire sarà quindi la posizione del Parlamento europeo e, successivamente, il trilogo.

È lì che capiremo quale sarà il reale grado di integrazione che l’Europa è pronta ad accettare.

Fonti

Consiglio UE – Savings and investments union: Council agrees key elements of crucial measures to deepen EU capital markets, 9 ottobre 2026

Consiglio UE – Market Integration and Supervision Package: quadro e stato dell’iter

Parlamento europeo – MISP Master Directive, procedura 2025/0382(COD)

Parlamento europeo – MISP Master Regulation, procedura 2025/0383(COD)

Consiglio UE – Carlo Comporti appointed chair of ESMA

Azimut Global View – Non è un deja-vu


  • I titoli di Stato francesi sono stati investiti da pesanti vendite, innescando un drastico allargamento dello spread con la Germania e rievocando lo spettro della crisi europea del 2011.
  • La proposta di Mélenchon di cancellare il debito francese in pancia alla BCE è probabile che sia stato il catalizzatore che ha spaventato gli investitori, ma le cause profonde del sell-off risiedono in anni di cattiva gestione fiscale, nello stallo politico,
    nell’ascesa dei partiti estremisti, oltre che nel continuo rialzo dei tassi d’interesse su scala globale.
  • Detto questo, Mélenchon registra consensi piuttosto bassi nei sondaggi e la BCE dispone di strumenti incisivi per prevenire qualsiasi rischio sistemico. Di conseguenza, un riproporsi di quanto accaduto 15 anni fa appare poco probabile, ma il rischio di contagio e di movimenti disordinati rimane.

SIU, la Commissione UE interviene sulla fiscalità delle obbligazioni italiane


Dopo la procedura avviata sui Piani Individuali di Risparmio (PIR), il pacchetto infrazioni del 1° ottobre 2026 contiene un secondo intervento della Commissione europea che riguarda direttamente il mercato finanziario italiano.

Questa volta al centro dell’attenzione c’è il trattamento fiscale degli interessi e degli altri proventi derivanti da obbligazioni italiane detenute da alcuni investitori non residenti.

La Commissione ha infatti aperto nei confronti dell’Italia la procedura INFR(2026)4015, inviando una lettera di costituzione in mora.

Il caso è particolarmente significativo perché Bruxelles collega esplicitamente l’intervento agli obiettivi della Savings and Investments Union (SIU): eliminare gli ostacoli che continuano a frammentare il mercato europeo dei capitali. Representation in Malta

Cosa contesta la Commissione all’Italia

La normativa italiana prevede, in via generale, l’applicazione di una ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da obbligazioni societarie e titoli pubblici italiani.

Per determinate categorie di investitori non residenti è tuttavia prevista un’esenzione.

Ed è proprio sulle condizioni necessarie per ottenere questa esenzione che interviene la Commissione.

Secondo Bruxelles, il beneficio è riconosciuto quando i titoli sono depositati presso:

  • un intermediario finanziario residente in Italia;
  • la stabile organizzazione italiana di un intermediario non residente;
  • oppure, in alcuni casi, un intermediario non residente che abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia.

La Commissione ritiene che queste condizioni possano rendere meno attrattivi i servizi di custodia e amministrazione offerti da intermediari stabiliti in altri Paesi UE o SEE che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Representation in Malta

La contestazione riguarda quindi la libera prestazione dei servizi, tutelata dall’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 36 dell’Accordo SEE. Representation in Malta

Non è una contestazione alla tassazione delle obbligazioni in sé

È importante chiarire questo punto.

La Commissione non sta contestando all’Italia il diritto di stabilire il regime fiscale applicabile agli interessi obbligazionari.

Il problema riguarda invece le condizioni territoriali e operative necessarie per accedere all’esenzione fiscale.

Secondo Bruxelles, tali condizioni possono creare un vantaggio competitivo per gli intermediari stabiliti in Italia rispetto agli operatori finanziari europei che offrono servizi transfrontalieri.

In altre parole, il punto non è tanto quanto viene tassato il rendimento, ma attraverso quale intermediario deve essere detenuto il titolo per poter beneficiare dell’esenzione.

Il collegamento con la Savings and Investments Union

È probabilmente questo l’aspetto più interessante della vicenda.

La Commissione inserisce espressamente la procedura nelle proprie iniziative dirette a eliminare le barriere che ostacolano il funzionamento del mercato unico e richiama la Savings and Investments Union – A Strategy to Foster Citizens’ Wealth and Economic Competitiveness in the EU, presentata nel 2025. Representation in Malta

La SIU, quindi, non si sta sviluppando soltanto attraverso nuovi strumenti come i Savings and Investment Accounts, la Retail Investment Strategy, la revisione del PEPP o la maggiore integrazione della vigilanza finanziaria.

Sta entrando anche in una fase di enforcement delle regole del mercato unico.

L’obiettivo è individuare ed eliminare quelle disposizioni nazionali che, pur appartenendo alla fiscalità dei singoli Stati, possono ostacolare la circolazione transfrontaliera del capitale o dei servizi finanziari.

Un quadro più ampio: non riguarda soltanto l’Italia

Il pacchetto del 1° ottobre mostra che si tratta di una linea d’azione più generale.

Nello stesso giorno la Commissione ha infatti avviato procedure anche nei confronti di altri Stati membri.

All’Ungheria viene contestato un trattamento fiscale più favorevole degli interessi derivanti da titoli di Stato ungheresi rispetto a quelli emessi da altri Paesi UE e SEE.

All’Irlanda viene invece contestata l’esenzione dalle plusvalenze prevista per alcune obbligazioni pubbliche irlandesi, mentre titoli analoghi emessi da altri Stati UE o SEE sono assoggettati alla normale tassazione delle plusvalenze. Representation in Malta

La direzione della Commissione appare quindi piuttosto chiara: la fiscalità nazionale non dovrebbe trasformarsi in uno strumento che indirizza artificialmente il capitale verso il mercato domestico o penalizza l’utilizzo di intermediari di altri Stati membri.

Il parallelismo con il caso PIR

Il collegamento con la recente procedura sui PIR italiani è evidente, anche se le due contestazioni riguardano norme differenti.

Nel caso dei PIR, la Commissione contesta il requisito che, per ottenere il trattamento fiscale agevolato, impone di investire una determinata quota del portafoglio in strumenti emessi da imprese residenti in Italia oppure nello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.

Secondo Bruxelles, questo requisito può limitare la libera circolazione dei capitali.

Nel caso delle obbligazioni, invece, la questione riguarda la libera prestazione dei servizi finanziari e le condizioni richieste all’intermediario che custodisce i titoli.

Due procedimenti distinti, ma con un denominatore comune: ridurre le barriere nazionali che segmentano il mercato europeo degli investimenti. Representation in Malta

Cosa succede adesso

Siamo ancora nella prima fase della procedura di infrazione.

La Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora e il Governo dispone ora di due mesi per rispondere e fornire le proprie osservazioni.

Se la risposta non dovesse essere considerata soddisfacente, la Commissione potrebbe procedere con un parere motivato.

Solo nelle fasi successive, in assenza di una soluzione, il procedimento potrebbe arrivare davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Representation in Malta

Non vi è quindi, al momento, alcuna modifica immediata della normativa fiscale italiana.

Quale impatto per consulenti e investitori?

Nell’immediato, praticamente nessuno.

Le regole attualmente applicabili restano in vigore e la procedura non modifica la tassazione dei portafogli dei clienti.

La rilevanza è soprattutto prospettica.

Se l’Italia dovesse adeguare la propria disciplina, potrebbe diventare più semplice per alcuni investitori non residenti utilizzare intermediari europei per detenere obbligazioni italiane senza perdere i benefici fiscali previsti dalla normativa.

Più in generale, però, il significato della vicenda va oltre il singolo regime fiscale.

La Savings and Investments Union punta a creare un mercato europeo nel quale capitali, prodotti e servizi finanziari possano circolare con minori ostacoli tra gli Stati membri.

Per raggiungere questo obiettivo non basta introdurre nuove norme europee.

Occorre anche intervenire sulle barriere nazionali già esistenti.

Ed è probabilmente questa la novità più interessante del pacchetto di infrazioni del 1° ottobre: la SIU comincia a manifestarsi non soltanto come progetto legislativo, ma anche come azione concreta della Commissione nei confronti delle regole nazionali che frammentano il mercato dei capitali europeo.

Fonti

Commissione europea – October infringements package: key decisions, 1° ottobre 2026

Commissione europea – Procedure di infrazione di ottobre 2026, Rappresentanza in Italia

SFDR 2.0: l’AMF interviene sulla categoria “Transition” e sui PAI


La revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) entra progressivamente nella fase in cui le nuove categorie di prodotto dovranno essere tradotte in criteri concreti e verificabili.

Un contributo particolarmente interessante è arrivato il 1° ottobre 2026 dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) francese, che ha pubblicato le conclusioni di un gruppo di lavoro dedicato a due aspetti operativi della futura SFDR 2.0:

  • la credibilità dei transition plan;
  • l’utilizzo dei Principal Adverse Impacts (PAI).

Non si tratta di una nuova norma già approvata, ma di una posizione tecnica che interviene direttamente su alcuni dei punti ancora aperti del negoziato europeo. Amf France

Dall’Articolo 8 e 9 alle nuove categorie

Il punto di partenza è ormai noto.

La revisione della SFDR punta a superare l’attuale utilizzo degli Articoli 8 e 9 come vere e proprie etichette commerciali, nonostante fossero nati principalmente come categorie di disclosure.

Il nuovo impianto dovrebbe invece introdurre tre categorie esplicite:

Sustainable
prodotti che investono in imprese o attività già coerenti con obiettivi di sostenibilità;

Transition
prodotti che finanziano imprese o progetti non ancora sostenibili, ma impegnati in un percorso credibile di trasformazione;

ESG Basics
prodotti che integrano criteri ESG senza soddisfare i requisiti più stringenti delle categorie Sustainable o Transition. Consiglio dell’Unione Europea

Proprio la categoria Transition pone però il problema più delicato: come distinguere una reale strategia di transizione da una semplice dichiarazione di intenti?

Il punto centrale dell’AMF: la transizione deve essere verificabile

Secondo l’AMF, non dovrebbe essere sufficiente che un’impresa dichiari di avere un piano di transizione “credibile”.

Servono invece criteri comuni, verificabili e comparabili.

Il gruppo di lavoro propone che la valutazione tenga conto, tra l’altro, di:

  • obiettivi espliciti di decarbonizzazione;
  • traiettorie compatibili con gli obiettivi climatici internazionali;
  • indicatori relativi alle emissioni, comprese le Scope 3;
  • risultati già ottenuti rispetto agli obiettivi dichiarati;
  • coerenza tra strategia aziendale, governance e investimenti effettivamente realizzati;
  • analisi delle spese in conto capitale, il CapEx, per verificare se l’allocazione delle risorse sia realmente compatibile con la transizione.

È un approccio importante perché sposta il giudizio dalla semplice dichiarazione dell’impresa verso la verifica dei comportamenti effettivi. Amf France

Il caso delle imprese dei combustibili fossili

Il tema è particolarmente rilevante per le imprese attive nei settori ad alta intensità di carbonio.

La posizione negoziale adottata dal Consiglio UE il 24 giugno 2026 prevede, ad esempio, che anche determinate società operanti nei combustibili fossili possano rientrare nella categoria Transition, purché soddisfino condizioni precise.

Tra queste, il Consiglio indica:

  • almeno il 20% delle spese in conto capitale destinato ad attività allineate alla Tassonomia UE;
  • una strategia chiara e temporalmente definita per la riduzione delle emissioni;
  • maggiore trasparenza attraverso specifici indicatori di impatto negativo. Consiglio dell’Unione Europea

È un’impostazione interessante perché riconosce un principio spesso trascurato: la transizione energetica richiede anche il finanziamento di imprese che oggi non sono sostenibili, ma che stanno modificando in maniera concreta il proprio modello produttivo.

Il problema diventa quindi stabilire quali trasformazioni siano sufficientemente credibili da giustificare l’etichetta “Transition”.

Anche i PAI potrebbero cambiare

Il secondo tema affrontato dall’AMF riguarda i Principal Adverse Impacts, gli indicatori utilizzati per rappresentare gli effetti negativi degli investimenti sui fattori ambientali e sociali.

L’AMF condivide l’idea che le future categorie Sustainable e Transition debbano continuare a considerare i PAI, ma propone una revisione più profonda dell’attuale sistema.

L’obiettivo non dovrebbe essere semplicemente scegliere alcuni indicatori dall’elenco attuale, ma costruire una struttura più coerente con le nuove categorie di prodotto.

Per i portafogli particolarmente esposti a settori ad alta intensità di emissioni, l’AMF propone inoltre l’utilizzo di indicatori settoriali obbligatori.

Anche su questo punto il Consiglio ha già indicato una direzione: per Sustainable e Transition dovrebbero essere utilizzati obbligatoriamente almeno tre indicatori PAI, mentre per determinate esposizioni ai combustibili fossili sarebbe richiesto un ulteriore indicatore. Consiglio dell’Unione Europea

Perché è importante per il consulente finanziario

La discussione può apparire molto tecnica, ma le conseguenze sulla consulenza potrebbero essere rilevanti.

Oggi, quando si parla con un cliente di investimenti sostenibili, le classificazioni Articolo 8 e Articolo 9 vengono spesso utilizzate come scorciatoie interpretative.

Il nuovo modello dovrebbe invece mettere a disposizione categorie più direttamente comprensibili.

Il consulente potrebbe quindi trovarsi a distinguere tra:

  • prodotti che investono in imprese già sostenibili;
  • prodotti che finanziano processi di transizione;
  • prodotti che integrano più genericamente criteri ESG.

È una distinzione più intuitiva, ma richiede anche maggiore precisione.

In particolare, la categoria Transition non potrà diventare una formula sufficientemente ampia da includere qualsiasi impresa semplicemente perché dichiara obiettivi ambientali.

Serviranno dati, criteri e verifiche.

Il collegamento con MiFID II

Questo passaggio dovrà poi essere coordinato con un altro tema centrale: le preferenze di sostenibilità previste da MiFID II.

La futura SFDR dovrebbe definire in maniera più chiara le caratteristiche dei prodotti.

MiFID continuerà invece a disciplinare il processo attraverso il quale il consulente verifica se quei prodotti sono coerenti con le preferenze e gli obiettivi del cliente.

In termini molto sintetici:

SFDR → come viene classificato il prodotto

MiFID → come quel prodotto viene inserito nel processo di consulenza

La qualità del raccordo tra questi due livelli sarà fondamentale per evitare di ricreare la complessità che la revisione della SFDR sta cercando di superare.

Da disclosure a vera classificazione dei prodotti

La direzione generale sembra ormai abbastanza chiara.

La SFDR sta progressivamente evolvendo da un regolamento centrato prevalentemente sulla disclosure verso un sistema che contiene elementi sempre più simili a una classificazione europea dei prodotti sostenibili.

Questo può rappresentare un miglioramento significativo per gli investitori retail.

Categorie più semplici e criteri più verificabili possono infatti:

  • migliorare la comparabilità tra prodotti;
  • ridurre il rischio di greenwashing;
  • rendere più comprensibile la comunicazione al cliente;
  • facilitare il lavoro del consulente nella selezione e spiegazione delle soluzioni di investimento.

Ma proprio per questo la qualità dei criteri tecnici sarà determinante.

La proposta dell’AMF sui transition plan e sui PAI interviene esattamente su questo punto: una categoria è utile solo se il suo significato è sufficientemente chiaro e verificabile.

Il prossimo passaggio

Il documento dell’AMF non modifica direttamente la normativa europea.

Rappresenta però un contributo tecnico importante mentre prosegue il confronto tra le istituzioni UE sul testo definitivo della SFDR 2.0.

Il Consiglio ha già adottato il proprio mandato negoziale il 24 giugno 2026 e il confronto dovrà ora definire i criteri finali delle nuove categorie, il trattamento dei PAI e il rapporto con gli altri strumenti della finanza sostenibile europea. Consiglio dell’Unione Europea

Per consulenti finanziari e investitori sarà quindi importante seguire non soltanto i nomi delle nuove categorie, ma soprattutto le regole che determineranno cosa potrà realmente essere definito Sustainable o Transition.

È proprio su questi dettagli che si giocherà una parte importante della credibilità della nuova SFDR.

Fonti

AMF – The AMF publishes its conclusions on the revision of the SFDR Regulation, 1 ottobre 2026

AMF – Report and recommendations on operational issues relating to the revision of the SFDR Regulation

Consiglio UE – posizione sulla revisione SFDR, 24 giugno 2026