SIU, la Commissione UE interviene sulla fiscalità delle obbligazioni italiane


Dopo la procedura avviata sui Piani Individuali di Risparmio (PIR), il pacchetto infrazioni del 1° ottobre 2026 contiene un secondo intervento della Commissione europea che riguarda direttamente il mercato finanziario italiano.

Questa volta al centro dell’attenzione c’è il trattamento fiscale degli interessi e degli altri proventi derivanti da obbligazioni italiane detenute da alcuni investitori non residenti.

La Commissione ha infatti aperto nei confronti dell’Italia la procedura INFR(2026)4015, inviando una lettera di costituzione in mora.

Il caso è particolarmente significativo perché Bruxelles collega esplicitamente l’intervento agli obiettivi della Savings and Investments Union (SIU): eliminare gli ostacoli che continuano a frammentare il mercato europeo dei capitali. Representation in Malta

Cosa contesta la Commissione all’Italia

La normativa italiana prevede, in via generale, l’applicazione di una ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da obbligazioni societarie e titoli pubblici italiani.

Per determinate categorie di investitori non residenti è tuttavia prevista un’esenzione.

Ed è proprio sulle condizioni necessarie per ottenere questa esenzione che interviene la Commissione.

Secondo Bruxelles, il beneficio è riconosciuto quando i titoli sono depositati presso:

  • un intermediario finanziario residente in Italia;
  • la stabile organizzazione italiana di un intermediario non residente;
  • oppure, in alcuni casi, un intermediario non residente che abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia.

La Commissione ritiene che queste condizioni possano rendere meno attrattivi i servizi di custodia e amministrazione offerti da intermediari stabiliti in altri Paesi UE o SEE che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Representation in Malta

La contestazione riguarda quindi la libera prestazione dei servizi, tutelata dall’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 36 dell’Accordo SEE. Representation in Malta

Non è una contestazione alla tassazione delle obbligazioni in sé

È importante chiarire questo punto.

La Commissione non sta contestando all’Italia il diritto di stabilire il regime fiscale applicabile agli interessi obbligazionari.

Il problema riguarda invece le condizioni territoriali e operative necessarie per accedere all’esenzione fiscale.

Secondo Bruxelles, tali condizioni possono creare un vantaggio competitivo per gli intermediari stabiliti in Italia rispetto agli operatori finanziari europei che offrono servizi transfrontalieri.

In altre parole, il punto non è tanto quanto viene tassato il rendimento, ma attraverso quale intermediario deve essere detenuto il titolo per poter beneficiare dell’esenzione.

Il collegamento con la Savings and Investments Union

È probabilmente questo l’aspetto più interessante della vicenda.

La Commissione inserisce espressamente la procedura nelle proprie iniziative dirette a eliminare le barriere che ostacolano il funzionamento del mercato unico e richiama la Savings and Investments Union – A Strategy to Foster Citizens’ Wealth and Economic Competitiveness in the EU, presentata nel 2025. Representation in Malta

La SIU, quindi, non si sta sviluppando soltanto attraverso nuovi strumenti come i Savings and Investment Accounts, la Retail Investment Strategy, la revisione del PEPP o la maggiore integrazione della vigilanza finanziaria.

Sta entrando anche in una fase di enforcement delle regole del mercato unico.

L’obiettivo è individuare ed eliminare quelle disposizioni nazionali che, pur appartenendo alla fiscalità dei singoli Stati, possono ostacolare la circolazione transfrontaliera del capitale o dei servizi finanziari.

Un quadro più ampio: non riguarda soltanto l’Italia

Il pacchetto del 1° ottobre mostra che si tratta di una linea d’azione più generale.

Nello stesso giorno la Commissione ha infatti avviato procedure anche nei confronti di altri Stati membri.

All’Ungheria viene contestato un trattamento fiscale più favorevole degli interessi derivanti da titoli di Stato ungheresi rispetto a quelli emessi da altri Paesi UE e SEE.

All’Irlanda viene invece contestata l’esenzione dalle plusvalenze prevista per alcune obbligazioni pubbliche irlandesi, mentre titoli analoghi emessi da altri Stati UE o SEE sono assoggettati alla normale tassazione delle plusvalenze. Representation in Malta

La direzione della Commissione appare quindi piuttosto chiara: la fiscalità nazionale non dovrebbe trasformarsi in uno strumento che indirizza artificialmente il capitale verso il mercato domestico o penalizza l’utilizzo di intermediari di altri Stati membri.

Il parallelismo con il caso PIR

Il collegamento con la recente procedura sui PIR italiani è evidente, anche se le due contestazioni riguardano norme differenti.

Nel caso dei PIR, la Commissione contesta il requisito che, per ottenere il trattamento fiscale agevolato, impone di investire una determinata quota del portafoglio in strumenti emessi da imprese residenti in Italia oppure nello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.

Secondo Bruxelles, questo requisito può limitare la libera circolazione dei capitali.

Nel caso delle obbligazioni, invece, la questione riguarda la libera prestazione dei servizi finanziari e le condizioni richieste all’intermediario che custodisce i titoli.

Due procedimenti distinti, ma con un denominatore comune: ridurre le barriere nazionali che segmentano il mercato europeo degli investimenti. Representation in Malta

Cosa succede adesso

Siamo ancora nella prima fase della procedura di infrazione.

La Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora e il Governo dispone ora di due mesi per rispondere e fornire le proprie osservazioni.

Se la risposta non dovesse essere considerata soddisfacente, la Commissione potrebbe procedere con un parere motivato.

Solo nelle fasi successive, in assenza di una soluzione, il procedimento potrebbe arrivare davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Representation in Malta

Non vi è quindi, al momento, alcuna modifica immediata della normativa fiscale italiana.

Quale impatto per consulenti e investitori?

Nell’immediato, praticamente nessuno.

Le regole attualmente applicabili restano in vigore e la procedura non modifica la tassazione dei portafogli dei clienti.

La rilevanza è soprattutto prospettica.

Se l’Italia dovesse adeguare la propria disciplina, potrebbe diventare più semplice per alcuni investitori non residenti utilizzare intermediari europei per detenere obbligazioni italiane senza perdere i benefici fiscali previsti dalla normativa.

Più in generale, però, il significato della vicenda va oltre il singolo regime fiscale.

La Savings and Investments Union punta a creare un mercato europeo nel quale capitali, prodotti e servizi finanziari possano circolare con minori ostacoli tra gli Stati membri.

Per raggiungere questo obiettivo non basta introdurre nuove norme europee.

Occorre anche intervenire sulle barriere nazionali già esistenti.

Ed è probabilmente questa la novità più interessante del pacchetto di infrazioni del 1° ottobre: la SIU comincia a manifestarsi non soltanto come progetto legislativo, ma anche come azione concreta della Commissione nei confronti delle regole nazionali che frammentano il mercato dei capitali europeo.

Fonti

Commissione europea – October infringements package: key decisions, 1° ottobre 2026

Commissione europea – Procedure di infrazione di ottobre 2026, Rappresentanza in Italia

SFDR 2.0: l’AMF interviene sulla categoria “Transition” e sui PAI


La revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) entra progressivamente nella fase in cui le nuove categorie di prodotto dovranno essere tradotte in criteri concreti e verificabili.

Un contributo particolarmente interessante è arrivato il 1° ottobre 2026 dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) francese, che ha pubblicato le conclusioni di un gruppo di lavoro dedicato a due aspetti operativi della futura SFDR 2.0:

  • la credibilità dei transition plan;
  • l’utilizzo dei Principal Adverse Impacts (PAI).

Non si tratta di una nuova norma già approvata, ma di una posizione tecnica che interviene direttamente su alcuni dei punti ancora aperti del negoziato europeo. Amf France

Dall’Articolo 8 e 9 alle nuove categorie

Il punto di partenza è ormai noto.

La revisione della SFDR punta a superare l’attuale utilizzo degli Articoli 8 e 9 come vere e proprie etichette commerciali, nonostante fossero nati principalmente come categorie di disclosure.

Il nuovo impianto dovrebbe invece introdurre tre categorie esplicite:

Sustainable
prodotti che investono in imprese o attività già coerenti con obiettivi di sostenibilità;

Transition
prodotti che finanziano imprese o progetti non ancora sostenibili, ma impegnati in un percorso credibile di trasformazione;

ESG Basics
prodotti che integrano criteri ESG senza soddisfare i requisiti più stringenti delle categorie Sustainable o Transition. Consiglio dell’Unione Europea

Proprio la categoria Transition pone però il problema più delicato: come distinguere una reale strategia di transizione da una semplice dichiarazione di intenti?

Il punto centrale dell’AMF: la transizione deve essere verificabile

Secondo l’AMF, non dovrebbe essere sufficiente che un’impresa dichiari di avere un piano di transizione “credibile”.

Servono invece criteri comuni, verificabili e comparabili.

Il gruppo di lavoro propone che la valutazione tenga conto, tra l’altro, di:

  • obiettivi espliciti di decarbonizzazione;
  • traiettorie compatibili con gli obiettivi climatici internazionali;
  • indicatori relativi alle emissioni, comprese le Scope 3;
  • risultati già ottenuti rispetto agli obiettivi dichiarati;
  • coerenza tra strategia aziendale, governance e investimenti effettivamente realizzati;
  • analisi delle spese in conto capitale, il CapEx, per verificare se l’allocazione delle risorse sia realmente compatibile con la transizione.

È un approccio importante perché sposta il giudizio dalla semplice dichiarazione dell’impresa verso la verifica dei comportamenti effettivi. Amf France

Il caso delle imprese dei combustibili fossili

Il tema è particolarmente rilevante per le imprese attive nei settori ad alta intensità di carbonio.

La posizione negoziale adottata dal Consiglio UE il 24 giugno 2026 prevede, ad esempio, che anche determinate società operanti nei combustibili fossili possano rientrare nella categoria Transition, purché soddisfino condizioni precise.

Tra queste, il Consiglio indica:

  • almeno il 20% delle spese in conto capitale destinato ad attività allineate alla Tassonomia UE;
  • una strategia chiara e temporalmente definita per la riduzione delle emissioni;
  • maggiore trasparenza attraverso specifici indicatori di impatto negativo. Consiglio dell’Unione Europea

È un’impostazione interessante perché riconosce un principio spesso trascurato: la transizione energetica richiede anche il finanziamento di imprese che oggi non sono sostenibili, ma che stanno modificando in maniera concreta il proprio modello produttivo.

Il problema diventa quindi stabilire quali trasformazioni siano sufficientemente credibili da giustificare l’etichetta “Transition”.

Anche i PAI potrebbero cambiare

Il secondo tema affrontato dall’AMF riguarda i Principal Adverse Impacts, gli indicatori utilizzati per rappresentare gli effetti negativi degli investimenti sui fattori ambientali e sociali.

L’AMF condivide l’idea che le future categorie Sustainable e Transition debbano continuare a considerare i PAI, ma propone una revisione più profonda dell’attuale sistema.

L’obiettivo non dovrebbe essere semplicemente scegliere alcuni indicatori dall’elenco attuale, ma costruire una struttura più coerente con le nuove categorie di prodotto.

Per i portafogli particolarmente esposti a settori ad alta intensità di emissioni, l’AMF propone inoltre l’utilizzo di indicatori settoriali obbligatori.

Anche su questo punto il Consiglio ha già indicato una direzione: per Sustainable e Transition dovrebbero essere utilizzati obbligatoriamente almeno tre indicatori PAI, mentre per determinate esposizioni ai combustibili fossili sarebbe richiesto un ulteriore indicatore. Consiglio dell’Unione Europea

Perché è importante per il consulente finanziario

La discussione può apparire molto tecnica, ma le conseguenze sulla consulenza potrebbero essere rilevanti.

Oggi, quando si parla con un cliente di investimenti sostenibili, le classificazioni Articolo 8 e Articolo 9 vengono spesso utilizzate come scorciatoie interpretative.

Il nuovo modello dovrebbe invece mettere a disposizione categorie più direttamente comprensibili.

Il consulente potrebbe quindi trovarsi a distinguere tra:

  • prodotti che investono in imprese già sostenibili;
  • prodotti che finanziano processi di transizione;
  • prodotti che integrano più genericamente criteri ESG.

È una distinzione più intuitiva, ma richiede anche maggiore precisione.

In particolare, la categoria Transition non potrà diventare una formula sufficientemente ampia da includere qualsiasi impresa semplicemente perché dichiara obiettivi ambientali.

Serviranno dati, criteri e verifiche.

Il collegamento con MiFID II

Questo passaggio dovrà poi essere coordinato con un altro tema centrale: le preferenze di sostenibilità previste da MiFID II.

La futura SFDR dovrebbe definire in maniera più chiara le caratteristiche dei prodotti.

MiFID continuerà invece a disciplinare il processo attraverso il quale il consulente verifica se quei prodotti sono coerenti con le preferenze e gli obiettivi del cliente.

In termini molto sintetici:

SFDR → come viene classificato il prodotto

MiFID → come quel prodotto viene inserito nel processo di consulenza

La qualità del raccordo tra questi due livelli sarà fondamentale per evitare di ricreare la complessità che la revisione della SFDR sta cercando di superare.

Da disclosure a vera classificazione dei prodotti

La direzione generale sembra ormai abbastanza chiara.

La SFDR sta progressivamente evolvendo da un regolamento centrato prevalentemente sulla disclosure verso un sistema che contiene elementi sempre più simili a una classificazione europea dei prodotti sostenibili.

Questo può rappresentare un miglioramento significativo per gli investitori retail.

Categorie più semplici e criteri più verificabili possono infatti:

  • migliorare la comparabilità tra prodotti;
  • ridurre il rischio di greenwashing;
  • rendere più comprensibile la comunicazione al cliente;
  • facilitare il lavoro del consulente nella selezione e spiegazione delle soluzioni di investimento.

Ma proprio per questo la qualità dei criteri tecnici sarà determinante.

La proposta dell’AMF sui transition plan e sui PAI interviene esattamente su questo punto: una categoria è utile solo se il suo significato è sufficientemente chiaro e verificabile.

Il prossimo passaggio

Il documento dell’AMF non modifica direttamente la normativa europea.

Rappresenta però un contributo tecnico importante mentre prosegue il confronto tra le istituzioni UE sul testo definitivo della SFDR 2.0.

Il Consiglio ha già adottato il proprio mandato negoziale il 24 giugno 2026 e il confronto dovrà ora definire i criteri finali delle nuove categorie, il trattamento dei PAI e il rapporto con gli altri strumenti della finanza sostenibile europea. Consiglio dell’Unione Europea

Per consulenti finanziari e investitori sarà quindi importante seguire non soltanto i nomi delle nuove categorie, ma soprattutto le regole che determineranno cosa potrà realmente essere definito Sustainable o Transition.

È proprio su questi dettagli che si giocherà una parte importante della credibilità della nuova SFDR.

Fonti

AMF – The AMF publishes its conclusions on the revision of the SFDR Regulation, 1 ottobre 2026

AMF – Report and recommendations on operational issues relating to the revision of the SFDR Regulation

Consiglio UE – posizione sulla revisione SFDR, 24 giugno 2026

🇪🇺 PIR italiani: la Commissione europea apre una procedura d’infrazione


Una notizia che potrebbe avere conseguenze rilevanti sull’evoluzione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR).

La Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, contestando uno degli elementi caratterizzanti della normativa PIR: il vincolo che indirizza una quota significativa degli investimenti verso società italiane o società dello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.

Secondo Bruxelles, questo requisito potrebbe rappresentare una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione europea.

Il punto è particolarmente interessante.

I PIR sono nati con una duplice finalità: favorire l’investimento di lungo periodo delle famiglie e canalizzare il risparmio verso le imprese italiane.

È proprio questo secondo elemento che oggi entra in tensione con il principio europeo della libera circolazione dei capitali.

⚠️ Questo non significa che i PIR siano messi in discussione nel loro complesso.

La contestazione riguarda il vincolo geografico previsto per beneficiare dell’agevolazione fiscale, non l’esistenza del contenitore PIR né, almeno in questa fase, il principio dell’esenzione fiscale.

L’Italia ha ora due mesi per rispondere alla Commissione.

Se le osservazioni italiane non fossero ritenute sufficienti, il procedimento potrebbe proseguire con un parere motivato e, successivamente, arrivare alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La questione assume inoltre un significato più ampio se letta nel contesto della Savings and Investments Union.

L’Europa vuole incentivare il risparmio di lungo periodo e la partecipazione dei cittadini ai mercati finanziari, ma contemporaneamente punta a ridurre le barriere che segmentano i capitali lungo i confini nazionali.

Per i PIR si apre quindi un tema molto interessante:

come mantenere la loro funzione di sostegno all’economia italiana rendendoli compatibili con un mercato europeo dei capitali sempre più integrato?

Seguirò con attenzione l’evoluzione della procedura e le eventuali modifiche alla normativa italiana.

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ESMA guarda al 2027: dalla Savings and Investments Union all’attuazione concreta


Il percorso verso la Savings and Investments Union (SIU) sta progressivamente passando dalla definizione delle nuove regole alla loro attuazione.

Un’indicazione importante arriva dall’Annual Work Programme 2027 di ESMA, pubblicato il 28 settembre 2026, nel quale l’Autorità europea dei mercati finanziari individua le proprie priorità per il prossimo anno.

Il documento assume particolare interesse perché il 2027 sarà un anno nel quale diversi dossier che stiamo seguendo — dalla Retail Investment Strategy (RIS) all’integrazione dei mercati europei — entreranno sempre più nella fase tecnica e applicativa.

SIU: dall’architettura all’implementazione

La Savings and Investments Union nasce con un obiettivo ambizioso: creare un mercato europeo dei capitali più integrato, capace contemporaneamente di offrire migliori opportunità di investimento ai cittadini e di convogliare una quota maggiore del risparmio verso il finanziamento dell’economia europea.

Il programma ESMA conferma che l’Autorità sarà direttamente coinvolta nell’attuazione di diverse iniziative collegate alla SIU.

Questo lavoro procederà mentre Parlamento europeo e Consiglio continueranno a confrontarsi sul Market Integration and Supervision Package (MISP), uno dei principali strumenti attraverso i quali l’Unione europea intende ridurre la frammentazione dei mercati finanziari nazionali.

Il punto centrale è evidente: non basta incentivare gli europei a investire di più. Occorre contemporaneamente costruire mercati più integrati, efficienti e accessibili, nei quali quel risparmio possa essere investito.

Semplificare senza ridurre la protezione dell’investitore

Contestualmente al Work Programme, ESMA ha pubblicato anche un documento dedicato alla semplificazione e alla riduzione degli oneri regolamentari.

È un tema particolarmente importante.

Negli ultimi anni la normativa europea sui servizi finanziari è diventata progressivamente più articolata. MiFID, PRIIPs, SFDR e numerosi altri interventi hanno aumentato il livello di tutela dell’investitore, ma hanno anche determinato sovrapposizioni informative e un incremento degli adempimenti per intermediari e consulenti.

L’obiettivo indicato da ESMA non è una deregolamentazione.

La direzione è piuttosto quella di eliminare duplicazioni, rendere gli obblighi maggiormente proporzionati e migliorare il coordinamento dei flussi informativi e delle attività di vigilanza.

La sfida sarà quindi trovare un equilibrio tra due esigenze entrambe importanti: mantenere un elevato livello di protezione dell’investitore e rendere più semplice ed efficiente il rapporto tra cliente, consulente e intermediario.

Retail Investment Strategy: il lavoro si sposta sul Livello 2

Un altro dossier particolarmente rilevante è naturalmente la Retail Investment Strategy.

Dopo il lavoro svolto a livello politico e legislativo, una parte crescente dell’attenzione si sta spostando sulle norme tecniche di attuazione.

La Commissione europea ha già affidato a ESMA ed EIOPA due mandati paralleli di technical advice, rispettivamente per il perimetro degli strumenti finanziari e per quello dei prodotti assicurativi di investimento.

I temi sono particolarmente importanti per l’attività quotidiana della consulenza:

  • Value for Money;
  • confronto tra prodotti e peer grouping;
  • inducements;
  • controllo degli undue costs;
  • product governance;
  • suitability e customer journey;
  • semplificazione delle informazioni destinate all’investitore.

Il technical advice di ESMA ed EIOPA è previsto entro il 1° ottobre 2027.

Sarà probabilmente proprio questa fase a determinare buona parte dell’impatto concreto della RIS.

Le norme di primo livello stabiliscono infatti l’architettura generale, mentre gli atti delegati e le norme tecniche definiranno nel dettaglio come intermediari e consulenti dovranno applicare i nuovi principi nella relazione con il cliente.

Il Value for Money sarà uno dei punti centrali

Tra i temi da seguire con maggiore attenzione rimane quello del Value for Money.

L’obiettivo europeo è verificare che costi e commissioni dei prodotti siano giustificati e proporzionati rispetto alle caratteristiche, ai servizi e ai benefici offerti all’investitore.

Ma trasformare questo principio in una metodologia operativa richiede di risolvere questioni tutt’altro che semplici.

Quali prodotti devono essere confrontati tra loro?

Come devono essere costruiti i gruppi di prodotti comparabili?

Quale peso attribuire ai costi rispetto alle caratteristiche del prodotto, ai servizi ricevuti e al mercato di riferimento?

Sono proprio le risposte tecniche a queste domande che determineranno l’impatto effettivo della nuova disciplina sulla distribuzione finanziaria.

Anche l’infrastruttura ESG entra nella nuova fase

Nel Work Programme 2027 ESMA richiama inoltre i nuovi compiti di vigilanza sui provider di rating ESG e sugli external reviewers degli European Green Bonds.

Il tema si collega indirettamente anche alla revisione di SFDR.

L’Europa sta infatti cercando di costruire una filiera informativa più coerente: dati prodotti dalle imprese, valutazioni ESG, classificazione dei prodotti finanziari e informazioni utilizzate da intermediari e consulenti nella relazione con il cliente.

Anche in questo caso, la parola chiave sarà coerenza.

Cosa significa per la consulenza finanziaria

Mettendo insieme i diversi dossier emerge, a mio avviso, un cambiamento interessante.

La prima fase della costruzione della SIU si è concentrata soprattutto sulla definizione dell’architettura normativa: RIS, Savings and Investment Accounts, PEPP, revisione SFDR e integrazione dei mercati.

La fase successiva sarà sempre più dedicata a come queste regole funzioneranno concretamente.

Per i consulenti finanziari questo significa che il 2027 potrebbe essere un anno particolarmente importante.

Value for Money, inducements, product governance, sostenibilità, informazioni al cliente e semplificazione normativa non sono infatti temi separati: stanno progressivamente convergendo verso un nuovo modello europeo della distribuzione finanziaria.

L’obiettivo dichiarato rimane quello di aumentare la partecipazione dei cittadini ai mercati finanziari mantenendo un elevato livello di protezione degli investitori.

Per raggiungerlo, tuttavia, sarà essenziale evitare che la complessità delle regole finisca per rendere più difficile proprio quella partecipazione che la Savings and Investments Union intende favorire.

Il Work Programme 2027 di ESMA rappresenta quindi un ulteriore segnale del passaggio che stiamo osservando: dalla costruzione della normativa alla sua concreta implementazione.

Ed è probabilmente proprio in questa seconda fase che si definirà il reale impatto della Savings and Investments Union sull’attività degli intermediari, dei consulenti finanziari e sulle scelte degli investitori europei.

Fonti

ESMA – 2027 Annual Work Programme
https://www.esma.europa.eu/

ESMA – Simplification and burden reduction
https://www.esma.europa.eu/

Commissione europea – Savings and Investments Union
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/savings-and-investments-union_en

Azimut Global View – Banche centrali sotto i riflettori


  • Nell’arco di otto giorni, Fed, BCE e BOJ hanno tutte rialzato i tassi, mentre la BOE ha mantenuto inalterata la politica monetaria con una votazione di 6-3 e un orientamento restrittivo.
  • Con le economie globali che mostrano resilienza allo shock energetico nel Medio Oriente e l’inflazione che rimane ben al di sopra del target, le banche centrali non hanno avuto altra scelta se non stringere la politica monetaria per preservare la
    propria credibilità.
  • I titoli di Stato ne hanno risentito maggiormente: i rendimenti dei titoli di Stato a livello globale sono aumentati ulteriormente, raggiungendo i massimi del periodo post Covid in diverse giurisdizioni.

Implicazioni e prospettive per i titoli di Stato globali