In questo complicato periodo che stiamo vivendo causa COVID 19, si moltiplicano le voci di richiesta di un concreto aiuto a favore della struttura portante dell’economia italiana: le piccole e medie imprese.
Già con la legge di bilancio del 2017 sono stati istituiti i PIR (piani individuali di risparmio), strumenti atti a favorire l’afflusso di capitali verso le aziende italiane quotate. La legge di bilancio 2019 aveva modificato l’impianto normativo in maniera erronea, di fatto bloccando le nuove sottoscrizioni di questi strumenti. Per fortuna si è corsi al riparo con la legge di bilancio 2020 e i PIR sono nuovamente pienamente utilizzabili.
La grande novità è costituita dall’art. 136 del decreto Rilancio che istituisce i PIR Alternativi, ovvero strumenti che favoriscono l’afflusso di capitali verso l’economia reale: le PMI non quotate.
I vantaggi per i risparmiatori sono indubbiamente notevoli. Le caratteristiche e le differenze tra PIR tradizionali e PIR alternativi sono riportate nella tabella seguente:
PIR tradizionali | PIR alternativi | |
esenzione da tassazione plusvalenze | dopo 5 anni | dopo 5 anni |
esenzione da tassa di successione | dopo 5 anni | dopo 5 anni |
importo massimo annuo | 30.000 € | 150.000 € |
importo massimo totale | 150.000 € | 1.500.000 € |
strumenti | quotati | non quotati |
limite di concentrazione | 10% | 20% |
imprese residenti in Italia o in Stati europei aventi attività stabile in Italia | >=70% | >=70% |
di cui | ||
imprese diverse da quelle inserite sul Ftse Mib | >=25% | 100% |
imprese diverse da quelle del Ftse Mib e del Ftse Mid Cap | >=5% | 100% |
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